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Report del Consiglio Grande e generale, seduta del 27 aprile – pomeriggio

Approvato all'unanimità il Pdl al Comma 25, “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, presentato da tutti i gruppi consiliari

Pubblicato:28-04-2021 16:38
Ultimo aggiornamento:28-04-2021 16:38

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Approvato all’unanimità il Pdl al Comma 25, “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, presentato da tutti i gruppi consiliari

Nel pomeriggio si conclude il dibattito sul Pdl sugli affidi internazionali presentato da tutti i gruppi consiliari e, dopo le dichiarazioni di voto che confermano la soddisfazione bipartisan per il lavoro portato a termine, la norma ottiene l’approvazione unanime dell’Aula.

Segue la presentazione di alcuni progetti di legge, di natura tecnica, in prima lettura con il successivo dibattito: 1) Il Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici”, presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri,  2) il Progetto di legge “Aggiunta del Titolo X ‘Istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali’ alla Legge 25 maggio 2005 n.79 – Testo Unico in tema di Proprietà Industriale”, presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria, quindi 3) il Progetto di legge “Recepimento ed adozione delle linee guida di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio clinico nella conduzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali nella Repubblica di San Marino”, presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.
Infine viene presentato in prima lettura 4) il Progetto di legge “Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico” dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale. La seduta si conclude dopo i primi interventi del relativo dibattito che riprenderà domani mattina.


Di seguito le dichiarazioni di voto sul Pdl per l’Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e le relazioni sui Pdl presentati in prima lettura e l’avvio del dibattito sul Pdl per la coltivazione e commercio di prodotti a base di cannabis a uso terapeutico.

Comma 25.  “Disposizioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, presentato da tutti i gruppi consiliari. APPROVATO all’unanimità

Dichiarazioni di Voto

Sara Conti, Rf
Non c’è nenache bisogno di dire che voteremo favorevolmente al Pdl con soddisfazione. Tale approvazione sia anche un modo e un’occasione per dimostrare a chi ci guarda che, pur con i limiti geopolitici della nostra condizione di micro Stato, riusciamo anche a guardare al mondo fuori dai nostri confini, alle questioni grandi come il rispetto dei diritti umani e ad adoperarci affinchè davvero si possa fare un passo in avanti nella stessa direzione. Rf voterà a favore.

Eva Guidi, Libera
Per esprimere il nostro voto favorevole al Pdl.  Rimarchiamo gli aspetti positivi di questa legge che rinnova la tradizione di accoglienza, pace e solidarietà in cui la Repubblica di San Marino  è sempre stata protagonista. Ringraziamo tutte le associazioni e i colleghi consiglieri, esprimiamo un voto favorevole al pdl.

Mirco Dolcini, Dml
Anche il mio partito esprime voto favorevole per un Pdl che segna il grado di civiltà del nostro Paese che basa i suoi principi anche sulla solidarietà.

Pasquale Valentini, Pdcs
Abbiamo votato l’Odg, abbiamo lavorato al progetto di legge e ora lo votiamo.

Adele Tonnini, Rete
Per portare il nostro apporto al Pdl, il movimento  voterà assolutamente a favore, sottolineando come il tema dei diritti civili e dei più deboli sia importantissimo. Credo questo Pdl avrà una rilevanza a livello internazionale molto forte.

Denise Bronzetti, NprAbbiamo fatto una buona legge e un buon servizio ai minori oggetti di questo intervento legislativo e una indicazione per i prossimi interventi, sperando siano dello stesso tenore. Il voto di Npr è favorevole.

Comma 26.  Progetto di legge “Disposizioni in materia di crimini informatici”, presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari esteri, 1^ lettura

Massimo Andrea Ugolini, Sds di Stato per la Giustizia dà lettura della relazione al Pdl
“Sul fronte internazionale, oramai da tempo, la nostra Repubblica è impegnata in un’azione energica volta a contribuire nel rispondere alle sfide che l’intera comunità internazionale si trova a dovere fronteggiare. Le evoluzioni e gli sviluppi sul piano internazionale infatti non possono di certo lasciare indifferente la nostra realtà, tenuto conto della necessità di collaborazione tra Stati a fronte di problemi e minacce di carattere transnazionale. Ciò è vero tanto in termini di operatività, quanto in termini di adeguamento normativo alle nuove istanze. Tra le preoccupazioni che hanno sollecitato l’intervento della comunità internazionale e di quella europea si annovera il fenomeno della c.d. “criminalità informatica”, minaccia dal taglio transnazionale, legata in particolare allo sviluppo delle tecnologie. Questa forma di criminalità desta preoccupazioni non solo per le finalità di profitto che muovono gli attori – senza dubbio destabilizzanti gli equilibri economie[ e democratici – ma anche, e soprattutto, per la potenziale connessione con altri fenomeni criminali in grado di aumentarne la portata lesiva, tra cui, per un esempio, quelli dì terrorismo internazionale. Non si può infatti negare come le strumentazioni informatiche, nonché lo stesso utilizzo di Internet, ben si prestino ad un utilizzo distorto per il raggiungimento di finalità illecite. Sulla scia di queste preoccupazioni, in seno al Consiglio d’Europa nel 2001 è stata laborata un specifica Convenzione, la c.d. Convenzione di Budapest, a cui è stato poi annesso un Protocollo, volto all’integrazione delle disposizioni convenzionali in materia di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso si temi informatici. La Convenzione predispone un pacchetto di fattispecie penali il cui recepimento negli ordinamenti nazionali garantisce il perseguimento in modo uniforme dei crimini annoverati, nonché una serie di poteri di indagine da attribuire alle autorità nazionali competenti al fine di un efficace perseguimento deglì stessi. Da ultimo, tenuto conto della dimensione globale delle tecnologie coinvolte, il testo convenzionale indirizza l’attenzione alla collaborazione internazionale in sede di repressione delle condotte criminose, per garantire l’efficacia e la tempestività dell’azione di perseguimento.

La sensibilità emersa a livello sovranazionale per i fenomeni in questione non ha lasciato indifferente la nostra realtà che, per quanto ridotta, non va certo esente dal verificarsi di tali fenomeni e richiede l’attribuzione alle proprie autorità di poteri e strumenti che consentano loro di rispondere alle richieste di collaborazione dall’estero in materia. Ipotesi, peraltro, non così remota dato il connotato transnazionale del fenomeno. Proprio nel 2014, infatti, la Repubblica ha manifestato la volontà di aderire  alle istanze emerse in sede internazionale firmando la Convenzione sopra menzionata e il relativo Protocollo. Si è di conseguenza dotata di un corpo di fattispecie penali, presenti nel vigente codice penale, le quali rappresentano il primo, per quanto parziale, approccio alla materia (Legge 23 agosto 2016 n. 114).

Oggi, tuttavia, alla luce dell’analisi condotta, tale quadro non risulta sufficiente e ciò porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di non piena conformità con il dettato convenzionale qualora, a completamento dell’iter iniziato con la firma dei due strumenti, si giungesse alla loro ratifica. È dunque in quest’ottica che si è pensato all’elaborazione di un progetto di Legge che, con approccio sistematico, intende completare il quadro normativo nazionale creando allo stesso tempo una disciplina uniforme, anche mediante l’adeguamento degli strumenti ad oggi già esistenti. In questa sede, vorremmo dunque illustrare i punti principali della normativa predisposta e sottolinearne l’importanza e necessità affinché anche la nostra Repubblica possa svolgere un ruolo attivo nel perseguimento di gravi forme di criminalità quali quella in oggetto. Confidiamo dunque, Onorevoli Membri del Consiglio, che possiate tenere in considerazione gli aspetti evidenziati nel valutare il progetto oggi presentato.

Dato l’alto livello di tecnicismo che connota la materia, proporremmo di includere nel testo di Legge alcune definizioni che più strettamente attengono al settore informatico al fine di delineare in modo chiaro i confini delle condotte incriminate (Titolo I, articolo 1). Tali definizioni verrebbero mutuate direttamente dal testo convenzionale e il loro ambito di applicazione si estenderebbe di rimando al codice penale in forza delle modifiche che il progetto di Legge intende ad esso apportare. A seguire, l’articolato normativo proposto è concepibile in tre distinte sezioni.

1. La prima parte (Titolo II) intende dare piena attuazione alle fattispecie Criminose previste dalla Convenzione e dal relativo Protocollo, dunque si porrebbe ad integrazione del codice penale;
2. la seconda parte (Titolo III) attribuirebbe e disciplinerebbe i poteri dell’autorità giudiziaria in sede di svolgimento di indagini su sistemi informatici o telematici (a prescindere dunque dal fatto che si proceda per reati previsti nel progetto di Legge);

3. la terza parte (Titolo IV) apporterebbe una lieve integrazione alle disposizioni, ritenute già esaustive, in ambito di cooperazione internazionale in materia penale (si veda in particolare la normativa sulle rogùtorie internazionali e in materia di estradizione).

In merito alla prima parte, nella redazione dell’ipotesi normativa illustrata, si è p nsato di partire dalle fattispecie già esistenti nel nostro impianto penalistico (quell di cui alla Legge 23 agosto 2016 n. 114) con l’intento di integrarle e renderle il più fedeli possibile a quanto disposto dal dettato convenzionale. A tal fine, sono stati anche apportati dei correttivi terminologici, i quali, in alcuni casi, rispondono a esigenze sistematiche.

Particolarmente significanti e attuali appaiono le nuove fattispecie introdotte, tese a contrastare i reati di cyberbullismo e cyberstalking, (all’art. 12) nonché il c.d. revenge porn (art. 13).

Un’ulteriore parte innovativa è quella relativa ai poteri attribuiti al Giudice in sede di svolgimento delle indagini penali qualora le prove di un reato siano contenute nel sistema informatico o telematico. Tali poteri, ricalcando fedelmente quanto disposto in Convenzione, adeguerebbero la fase processuale delle indagini alle specificità della realtà informatica e consentirebbero al giudice di assicurare le prove di un reato qualora esse si trovino in forma di dati o documenti elettronici (si tratta in particolari dei c.d. ordini dell’Autorità giudiziaria). Affianco ai poteri introdotti ex novo, si è inoltre pensato a un “aggiustamento” degli strumenti di indagine più tradizionali, quali perquisizioni e sequestri, alle specificità della materia in oggetto.

Da ultimo, la disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (contenuta in prevalenza nella Legge 30 luglio 2009 n.104) è stata ritenuta già in sé esaustiva e capace di garantire la più ampia forma di collaborazione anche nell’ambito di tali forme di criminalità, considerato in particolare il rinvio che l’articolo 1 fa alle disposizioni convenzionali e che ne garantisce dunque la diretta applicabilità. Si è pensato quindi di introdurre una sola specifica disposizione che consentirebbe di anticipare la collaborazione intemazionale ad una fase prodromica rispetto a quella dell’inoltro di una formale rogatoria internazionale. Posta la elevata volatilità dei dati in formato elettronico, infatti, sono necessarie forme di collaborazione rapide ed efficienti, capaci di avere luogo anche prima di quanto normalmente avverrebbe. Così delineato, il quadro normativo risulterebbe completo e omogeneo a livello redazionale e, sul piano pratico, funzionale all’effettivo contrasto di condotte ad elevato potenziale offensivo. Di conseguenza, l’adozione di questo progetto predisporrebbe un sistema normativo in grado di consentire alla Repubblica di concludere l’iter avviato con la firma defla Convenzione e del suo Protocollo e giungere dunque alla ratifica dei medesimi.
Posta l’indiscussa attualità del problema e la rilevanza delle implicazioni, confidiamo nella Vostra positiva valutazione dell’elaborato presentato e nel suo favorevole accoglimento”.

Comma 27.Progetto di Legge – Aggiunta del Titolo X ‘Istituzione di un certificato complementare di protezione per i medicinali’ alla Legge 25 maggio 2005 n. 79 -Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, presentato dalla Segreteria di Stato per l’Industria, prima lettura
Fabio Righi, Sds per l’Industria e il commercio, dà lettura della relazione al Pdl:
La Repubblica di San Marino oltre a garantire il rilascio del brevetto intende garantire una protezione sufficiente per lo sviluppo di medicinali non solo a beneficio della salute pubblica ma anche per incentivare la ricerca farmaceutica. In quest’ottica la presente proposta di legge crea un certificato protettivo complementare per i medicinali, che pennettc di armonizzare la disciplina sammarinese alla disciplina dell’Unione Europea, istituendo un nuovo titolo di protezione esclusivamente per i medicinali. Nel settore farmaceutico il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l’autorizzazione di immissione in commercio dello stesso, riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca. Per l’autorizzazione di immissione in commercio infatti sono necessari alcuni anni, durante i quali il medicinale, pur brevettato, non può essere posto in commercio, con conseguenti mancati introiti su ingenti investimenti. L’introduzione dei certificati complementari di protezione anche nella legislazione sammarinese crea per i titolari di brevetti su medicinali una protezione dell’invenzione del tutto identica a quella già esistente nella Unione Europea. Avere una legislazione su brevetti e Certificati complementari di protezione parificata alla legislazione europea costituisce un passo indispensabile per portare aziende e/o centri di ricerca fannaceutica a considerare la Repubblica di San Marino quale territorio interessante ai fini dì investimenti, dove si offrono condizioni di tutela parifìcate a quelle vigenti nell’Unione Europea.

Il presente testo di legge recepisce il contenuto del Regolamento CEE n. 1768/92 sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, e del successivo Regolamento (CE) n. 469/2009 del 6 maggio 2009 sul certificato complementare per i medicinali.  Il testo Unico in tema di Proprietà Industriale (Legge 25 maggio 2005 n. 79) prevede quale termine di durata massima del brevetto il tennine di 20 anni (Art. 33, comma 1).  Con il presente progetto di legge si aggiunge un Titolo X al Testo Unico in tema di Proprietà Industriale, Legge 25 maggio 2005 n. 79, istituendo il certificato complementare di protezione, mediante il quale la durata della protezione brevettuale può essere prolungata al massimo per 5 anni. Il certiificato viene rilasciato se il prodotto per cui è stato richiesto risponde, in quanto medicinale e al momento in cui la domanda è stata presentata, alle seguenti condizioni. Il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore nella Repubblica di San Marino; per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio in Italia o nella Unione Europea, dalle rispettive autorità deputate; il prodotto non è già stato oggetto di un precedente certificato complementare di protezione nelIa Repubblica di San Marino.

Comma 28. Progetto di Legge “Recepimento ed adozione delle Linee Guida di Buona Pratica Clinica e di Buona Pratica di Laboratorio Clinico nella conduzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali nella Repubblica di San Marino”, presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità, prima lettura.

Roberto Ciavatta, Sds per la Sanità, dà lettura della relazione al Pdl
Il presente Progetto di Legge (PdL) si pone l’obiettivo di rendere le sperimentazioni condotte nella Repubblica di San Marino (RSM), conformi alle norme internazionalmente adottate di Buona Pratica Clinica per garantire la sicurezza dei soggetti, i loro diritti, l’affidabilità, la veridicità e la verificabilità dei risultati e la qualità dei dati della sperimentazione.Le norme di Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice – GCP) sono state adottate dai numerosi Paesi che aderiscono all’International Council on Harmonìsation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) e definite nel testo originale come ICH Harmonised Guideline Integrated Addendum to ICH E6(Rl): Guideline For Good ClinicaI Practice E6(R2Y (d’ora in poi GCP). Oltre all’Unione Europea sono numerosi gli altri Paesi che adottano le GCP, tra cui Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Giappone, Australia ecc. Il recepimento delle GCP da parte della RSM consente l’accettazione da parte di questi Paesi dei risultati delle sperimentazioni ai fini delle Autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci oggetto di sperimentazione. Questo di conseguenza garantisce alle Aziende Farmaceutiche che intendono promuovere sperimentazioni che, se le conducono nella RSM, i relativi risultati, provenendo da un ambito che ha l’obbligo delle GCP, possono essere accettati dall’EMA e dalle Autorità Regolatorie dei Paesi dell’area ICH o che comunque adottano le GCP. Il PdL, a garanzia di quanto sopra, prevede verifiche e controlli circa l’adesione alle GCP (Ispezioni sulle sperimentazioni) tramite Ispettori GCP in possesso di specifici requiSiti, da reperire in prima applicazione tramite contratti di consulenza.
A tal fine il PdL recepisce, con la necessaria rielaborazione e adattamento alla RSM, i testi normativi dell’UE in tema di ispezioni, prevedendo i requisiti richiesti al momento e anticipando quelli che saranno richiesti dal 2022 dall’UE (a seguito della programmata applicazione dei Regolamenti UE 536/204 e 556/2017), per accettare a fini autorizzativi i risultati di sperimentazioni condotte In Paesi extra UE. Inoltre per facilitare la conoscenza e la comprensione delle GCP e per una corretta adesione a quanto previsto dalle GCP medesime, il PdL prevede un gruppo di esperti di supporto al CERS, per attività di formazione sulle GCP e connessi aspetti tecnico-scientifici per coloro che operano nel settore delle sperimentazioni e per il supporto agli sperimentatori che fungono da promotori di sperimentazioni. Anche in questo caso il gruppo di esperti suddetto deve essere in possesso di specifici requisiti previsti dalla norma e da reperire, in prima applicazione, tramite contratti di consulenza. II PdL dispone il recepimento, attraverso decreto delegato, delle linee guida di Buona Pratica di Laboratorio Clinico, Good Clinical Laboratory Practice (GCLP), adottate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  Il Pdl è armonizzato con le norme dell’Unione Europea in materia e con le connesse norme e misure italiane di recepimento, rielaborandole per mantenere l’autonomia della RSM nel settore e per snellire quanto derivante da aspetti di mera appartenenza alla Comunità Europea.

Comma 29. Progetto di legge “Disciplina della coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis destinati esclusivamente ad uso medicinale o terapeutico” (presentato dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale) (I lettura)

Roberto Ciavatta, Sds per la Sanità, dà lettura della relazione al Pdl
La vigilanza è l’argomento dell’articolo 6, in cui si specifica che l’ASCC, in collaborazione con i Corpi di Polizia, svolge controlli periodici presso gli enti o imprese autorizzati alla coltivazione, trasformazione o commercializzazione di cannabis o medicinali derivati, onde accertare l’osservanza delle condizioni imposte, delle prescrizioni impartite per la conduzione dell’attività e la sussistenza delle garanzie poste a base del provvedimento di autorizzazione. L’ASCC inoltre impartisce prescrizioni agli enti e imprese autorizzati. Viene specificato che qualunque Incidente grave, che sia tale da compromettere l’ordinaria attività, deve essere comunicato/notificato ai Corpi di Polizia e/o all’ASCC da parte dell’Ente o Impresa stessa e/o da parte dei Corpi di Polizia. Sono specificate ulteriori tipologie di comunicazione che gli enti o le imprese devono fornire, inoltre al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza dei prodotti, il servizio di sicurezza privata dell’ente o impresa, in attuazione del piano di sicurezza, deve effettuare servizio continuo (h24).

L’articolo 7 specifica quanto in merito alle eccedenze di produzione.

All’articolo 8 si demanda all’ASCC per stabilire le quantità di piante di cannabis, che possono essere coltivate, dei prodotti che possono essere lavorati e dei medicinali che possono essere commercializzati nel corso dell’anno successivo.

All’articolo 9 viene normata la vendita al dettaglio di medicinali o prodotti farmaceutici di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparati vegetali, mentre all’articolo 10 è normata la vendita all’ingrosso.

Nell’articolo 10 è previsto l’utilizzo di prodotti a base di cannabis ad uso terapeutico che devono essere debitamente prescritti da un medico o veterinario abilitato.

All’articolo 12 sono riportate le norme generali in riferimento all’importazione, esportazione e transito di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati. Si specifica che è vietata l’importazione o l’esportazione di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati per il tramite del servizio postale pubblico ordinario e durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti cannabis, infiorescenze, semilavorati o medicinali derivati, salvo che per operazioni doganali o di polizia, ad opera del personale qualificato e autorizzato.

L’articolo 13 tratta dell’assolvimento degli obblighi fiscali, doganali e di documentazione per l’importazione di merci e della relativa domanda di autorizzazione all’importazione all’ASCC, inoltre è specificato come avviene operativamente l’importazione, mentre l’articolo 14 si occupa dell’esportazione.

Nell’articolo 15 sono riportate le specifiche in merito al transito delle merci (semi, piante, infiorescenze, semilavorati o medicinali a base di cannabis).

All’articolo 16 è previsto il registro di entrata ed uscita delle merci, il quale deve essere tenuto senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è d’obbligo tenere in evidenza il movimento di entrata e di uscita dallo stabilimento dei semi, piante, semilavorati, infiorescenze o medicinali a base di cannabis. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal Direttore dell’Authority Sanitaria o suo delegato, è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati per la durata di cinque anni dal giorno dell’ultima registrazione, è predisposto dalla Segreteria di Stato per la Sanità, inoltre l’impresa deve garantire in qualsiasi momento l’accesso ai Corpi di Polizia e dell’ASCC a tutta la documentazione .

Nell’articolo 17 viene previsto il registro relativo alla coltivazione di semi e piante di cannabis, la sua tenuta e l’operatività riguardante le registrazioni.

All’articolo 18 è previsto il registro relativo all’impiego e al commercio di prodotti o medicinali a base di cannabis e il registro di lavorazione.

L’articolo 19 prevede la tipologia di dati che devono essere trasmessi all’ASCC, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

Sono riportate le disposizioni finali all’articolo 20 in riferimento alla modulistica che deve detenere l’ASCC presso i propri locali.

All’articolo 21 si specifica che restano salve tutte le previsioni di punibilità contenute nel Codice Penale e nella Legge 26 novembre 1997 n. 139 in materia di sostanze stupefacenti, fatti salvi i casi di produzione, utilizzo, trattamento e commercio della cannabis ai sensi della presente legge e di prescrizione sanitana rilasciata o riconosciuta efficace dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, come previsto dal secondo comma, art.1, della legge 139/1997.

L’articolo 22 anticipa che con successivo Decreto Delegato viene istituita l’imposta “coltivazione cannabis” a carico dei soggetti autorizzati alla produzione ed i passaggi intermedi di trasformazione, o la vendita all’ingrosso, sono esenti da imposta.

All’articolo 23 sono riportate le sanzioni per chiunque, senza la prescritta autorizzazione, eserciti attività di coltivazione, trasformazione o commercializzazione di cannabis, semilavorati, infiorescenze o medicinali derivati, per l’inosservanza delle prescrizioni e delle garanzie poste a ragione dell’atto di autorizzazione, per la mancata osservanza, in tutto o in parte, delle legittime prescrizioni dell’ASCC, in caso di detenzione illegale o illegittima di semi, piante di cannabis, infiorescenze, semilavorati o medicinali a base di cannabis, per la mancata tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché per la mancata trasmissione dei dati e di denunzia o per chiunque per colpa produce sostanze a base di cannabis in quantità supenore a quelle consentite.

Inoltre il gruppo di lavoro impegnato sul Pdl sta approfondendo anche l’uso tessile e alimentare della cannabis, c’è interlocuzione e dialogo costante con il ministero italiano alla Salute e con coloro che, con la farmacia militare, segue la coltivazione in Italia, ambito di interesse e l’utilizzo di questo Pdl per opportunità di economia sono consistenti e alla portata.

Marica Montemaggi, Libera
Bisogna essere onesti, Libera ha sua posizione in merito, ci erl’uso personale cannabis, come accaduto in Italia e altri paesi attorno a noi e considerare il Pdl anche sotto un’altra luce, più estesa. Ovviamente con questo Pdl, che non so se sia un compromesso politico, ma sicuramente è dettato da una parte ideologicamente più conservatrice e molto prudente e ci si è dovuti un po’ trattenere a mio avviso. Il pdl è ottimo per l’uso terapeutico, va benissimo, anche se alcuni aspetti devono essere approfonditi. Spero ci sarà modo di confrontarsi a riguardo. Ma è molto conservativo e rischia di creare una élite in chi potrà fare un grande business. Chiaramente dà opportunità e il fine è positivo. Quello che avevamo espresso noi era di osare di più e considerare anche la depenalizzazione per l’uso personale-domestico, cosa che sembrava trovare condivisione del gruppo Rete, evidentemente le posizioni di maggioranza e governo erano diverse.

Fabio Righi, Sds all’Industria
Si sta cercando di trattare la materia su più punti di vista e si è data la precedenza all’aspetto medico. E’ una tematica innovativa per la Repubblica di San Marino e anche problematica dall’altra parte, perché dà adito a una serie di consideraziini non attinenti all’intento dlele nrmaive cui si è messo mano. Non si sta parlando di un uso ludico di un prodotto che ha un uso plurimo. Può essere utilizzato in modo distorto e di danno alla salute, ma anche per tutelare la salute, ed è su questa seconda parte che si è lavorato. Sono temi complicati ma vanno discussi con onestà intellettuale oltre preconcetti. C’è una grande opportunità nel rispetto degli standard internazioanli e nei partner vicini.

Daniela Giannoni, Rete
Questo Pdl apre una strada e non è un compromesso politico aver dato vita a un pdl specifico sulla parte terapeutica. Ci siamo resi conto, sviluppando l’argomento, della sua delicatezza, gli standard devono essere equiparati a quelli internazionalivigenti.

Guerrino Zanotti, Libera
E’ un pdl che ha validità e riconosce finalmente anche a San Marino l’utilità di prodotti a base di cannabinoidi nella terapia del dolore e di attenuazione di conseguenze da gravi patologie. E’ un tentativo su cui lungi da me di voler ricercare paternità, ma vorrei ricordare che un gruppo di lavoro ci ha lavorato anche nella precedente legislatura e sul suo lavoro credo abbia attinto l’attuale gruppo.

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