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Minori, Ferri: “L’uso univoco delle conclusioni delle Ctu è in contrasto con il Diritto”

La docente Rita Ferri interviene sul tema dell'alienazione parentale e sul ruolo che le Consulenze Tecniche d'Ufficio hanno nei processi di affidamento dei minori

Pubblicato:28-06-2021 14:34
Ultimo aggiornamento:28-06-2021 14:34
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ROMA – Nei procedimenti di affido dei minori sono cruciali e ‘decisive’ negli esiti delle sentenze le Consulenze Tecniche d’Ufficio. Quelle che, oggi sono sempre più oggetto di denuncia anche mediatica, quando siano esplicitamente o indirettamente connesse con l’uso del costrutto ascientifico di alienazione parentale, la famosa PAS, in nome della quale moltissime madri, soprattutto quante hanno denunciato violenza, perdono i propri figli ai quali viene imposto il collocamento presso l’altro genitore o la casa famiglia. L’agenzia Dire, che sul tema ha da tempo uno speciale dedicato, dal titolo ‘Le mamme coraggio’, ne ha parlato con Rita Ferri, docente ed esperta della materia e autrice di pubblicazioni in merito.

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-Lei si è occupata del problema dell’utilizzo delle Ctu. psicologiche in sede di giudizio di separazione per l’affidamento dei figli. Cosa pensa al riguardo?



“È bene precisare che le Ctu non costituiscono mezzo di prova ovvero non sono strumento attraverso cui assolvere, in giudizio, all’onere probatorio gravante sulle parti o difendersi dalle accuse. Ulteriore distinguo da farsi è tra consulenza tecnica e perizia. La perizia, in ambito penale, come precisa il dispositivo dell’articolo 220 del Codice di procedura penale, non è ammessa ‘per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche’. La seconda precisazione concerne la natura della consulenza. Non di rado, nelle sue motivazioni, il giudice attribuisce al consulente psicologo il valore appellativo di medico-psicologo o medico-psichiatra, persino quando questi, per effetto della Legge 56 del 18/02/1989 (articolo 35), non abbia neppure conseguito una laurea in psicologia (si pensi a Claudio Foti del caso Bibbiano). Far coincidere il valore di due professionalità con curriculum studi molto differenti può essere fuorviante e ingannevole e, comunque, denota una superficialità nel giudizio a fronte di consulenze che spesso si fondono su metodologie del tutto invalide o inadeguate. Tornando alla natura della consulenza, terza questione riguarda il fatto che la psicologia non è una scienza esatta. Per di più, all’interno di una tale materia esistono decine, forse un centinaio, di differenti scuole, approcci di studio e di metodo. Già ciò dovrebbe relativizzare e ridimensionare il valore delle consulenze psicologiche rispetto a quelle che riguardano le scienze naturali e, meglio ancora, le scienze esatte. Assumendosi un onere improprio, la stessa Corte di Cassazione ha spesso espresso opinioni tra loro contrastanti nel merito del valore delle Ctu. Compito della Cassazione non è di disquisire in merito ad attribuzioni di valore bensì di vagliare che la legge venga applicata nel modo corretto, e il Codice di procedura civile al riguardo è molto chiaro. Con toni enfatici e solenni, tale creazionismo giurisprudenziale contrastante, espresso all’interno di giudizi che dovrebbero attenere solo a questioni di legittimità, sono stati assunti da magistrati e avvocati alimentando una letteratura giurisprudenziale che spesso non ha alcuna validità sul piano epistemologico e gnoseologico e che, comunque, non trova fondamento nel Diritto. Emblematica al riguardo è la sentenza che riguarda una ‘perizia’ della Cassazione Penale, Sez. III, 29 maggio 2020 – ud. 18 febbraio 2020 – n. 16458. Dunque, al di là dei mezzi istruttori di cui spetta al giudice avvalersi per verificare le verità di fatto necessarie per il suo giudizio, le Ctu psicologiche hanno il valore di un parere soggettivo e opinabile. Per intenderci, si tratta di quello che i greci chiamavano dòxa distinguendola dall’epistéme. I Codici di procedura non attribuiscono alla consulenza tecnica d’ufficio alcuno specifico valore superiore rispetto alla consulenza tecnica di parte. Il giudice, in quanto peritus peritorum, è tenuto a leggere tutto quanto si trova in fascicolo, in primis le prove e solo dopo la consulenza d’ufficio insieme alle controdeduzioni dei Ctp, quando nominati, o altrimenti delle difese. Non è un caso che il Codice di procedura civile preveda azioni e una tempistica precisa a cui doversi attenere. Dunque, il copia-incolla delle Ctu di cui si fa largo uso nelle motivazioni è illegittimo e anticostituzionale, poiché in contrasto con l’art. 111 della Costituzione, il quale prevede che la giurisdizione venga attuata mediante il giusto processo regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Dunque, l’estrazione unilaterale e univoca delle conclusioni del Ctu, che non tiene conto di tutto quanto si trova nel resto del fascicolo, è in contrasto con il Diritto formale e sostanziale e dovrebbe essere severamente sanzionato. Chi sino a ora ha delegato il proprio giudizio uniformandosi al parere del Ctu non ha svolto correttamente la sua funzione di giudice. Il giudice è tenuto a leggere e tener conto tutto il fascicolo per esprimere autonomamente il proprio convincimento secondo Diritto”.

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-Cosa si può dire a riguardo delle pseudo-concettualizzazioni usate in Ctu?


“Alcune pseudo-concettualizzazioni del tutto ascientifiche come la Pas o altre categorizzazioni simili hanno fatto sì che non sia la ‘verità dei fatti’ bensì la volontà d’indirizzare il giudizio verso quelle specifiche false concettualizzazioni a divenire una priorità. Lei pensi che su alcune ordinanze della Corte di Cassazione è ben evidenziata la presenza di un timbro sulla prima pagina ove è ben decifrabile la locuzione ‘Sospetta Pas’. In un mio saggio del 2019 ne riporto un esempio, con copia esatta della pagina. Dunque la distorsione del Diritto così come la distorsione dei fatti all’interno delle consulenze tecniche, delle relazioni degli psicoterapeuti, degli educatori, del servizio sociale etc. è possibile e abbastanza comune. La distorsione della verità, il falso o l’omissione sono strumenti utilizzati al fine di giustificare una propria opinione o motivare un provvedimento. La verità viene piegata sotto il peso di un interesse diverso dalla verità tout court. Il potere per legittimare la propria decisione ha bisogno di trovare esternamente a sé una ulteriore affermazione che rafforzi, determinandolo come giustificazione, il proprio giudizio. Tornando però alla questione che a me interessa particolarmente sottolineare, chi redige una consulenza o una relazione mendace compie un reato. L’articolo 64 del Codice di procedura civile dispone che al consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti si applichi l’articolo 35 del Codice Penale, il reato di falsa perizia è disciplinato dall’articolo 373 del Codice Penale, il peculato dal 314, il rifiuto di uffici legalmente dovuti dal 366″.

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-È sufficiente denunciare nei casi di falsa consulenza?


“Non esattamente. A mio giudizio il problema non sta tanto nella carenza di denunce quanto nel fatto che il buon 90 % delle denunce prodotte contro Ctu e assistenti sociali o psicoterapeuti vengono archiviate senza alcuna indagine appropriata e con motivazioni risibili e invalide sul piano logico-giuridico, anche dopo una opposizione ben motivata alla richiesta di archiviazione”.


-Può meglio far comprendere cosa intende?


“Rispondo con un esempio parallelo. Sempre l’articolo 64 del Codice di procedura civile recita che ‘In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti’. Orbene, sono presenti presso i Tribunali e presso le Corti d’Appello procedimenti per responsabilità per danni protratte ingiustificatamente negli anni che vedono quasi sempre la soccombenza del ricorrente pur in presenza di documentata e oggettiva colpa grave del Ctu e danni ingenti e irreversibili conseguenti. Questo accade in primis per non creare un precedente giurisprudenziale che possa porre in crisi proprio quella automatizzazione del copia-incolla che si riscontra delle conclusioni espresse nella Ctu all’interno di molte motivazioni del giudizio. Comunque, per non alterare quella relazione di apparente ‘fiducia’ tra Ctu e giudice che fa sì che il giudice deleghi ad altri la responsabilità del proprio convincimento, così da non dover esaminare a fondo tutto il fascicolo. In ultimo, la motivazione di provvedimenti gravi o problematici sul piano del Diritto viene rafforzata allorquando essa non è autoreferenziale ma giustificata dal convincimento di altri soggetti, a cui non a caso si conferiscono non giustificabili attribuzioni di oggettività e scientificità delle loro consulenze. Per quanto si possa far risalire a impostazioni d’indirizzo, indottrinamenti, linee guida o a pressioni, l’introduzione di prassi normalizzate all’interno dei tribunali che sono in contrasto con i principi fondamentali del Diritto non possono ritenersi né ammissibili né giustificabili. L’autonomia e l’indipendenza del giudice sono principi costituzionali irrinunciabili. La legittimità del giudice si fonda sulla sua osservanza del Principio di legalità e nel suo interesse al fine di verità e giustizia. Il giudice non può delegare ad altri il suo compito né piegare il suo giudizio (ius dicere) a concettualizzazioni ascientifiche come la Pas, per esempio, sorte dalla mente di un probabile pedofilo morto suicida. Dunque, non esperire e valutare tutti i mezzi di prova consentiti dal nostro ordinamento secondo quanto stabilito dai codici di procedura e fare copia-incolla di una Ctu costituisce motivo di omissione, d’illegittimità, d’illegalità e, in taluni casi, d’illiceità. Il pm non può non indagare denunce di falso e il gip non può decidere di archiviare con motivazioni risibili lì ove siano presenti gli indizi di reato. Altrettanto, i giudici non possono ostacolare i procedimenti di risarcimento danni nei confronti dei Ctu, promuovendo giudizi contrari alla responsabilità che si palesa come rilevabile. Tutto ciò è in netto contrasto tanto con il ruolo costituzionalmente ascritto al magistrato quanto con il principio di isonomia (eguaglianza nella legge) e con l’interesse di giustizia. Dunque, il problema della valutazione dei magistrati e di quello della responsabilità diretta ed effettiva del magistrato resta il problema fondamentale. Il successivo problema però riguarda chi dovrebbe valutare la magistratura”.

-E chi dovrebbe valutare la Magistratura?


“Il referendum è in generale un’espressione di civiltà democratica importante, in questo momento anche a fronte di carenze gravissime da parte di chi, in percentuale di rilievo, siede in Parlamento opponendosi a riforme non più procrastinabili. Ciò nonostante subito dopo l’abrogazione referendaria di alcuni punti, si rende necessario, con legge di revisione costituzionale, che la valutazione disciplinare della magistratura, così come la valutazione degli avvocati, avvenga attraverso un organismo esterno, tanto al Csm quanto al Consiglio disciplinare dell’Ordine forense. Tale organismo auspicherei possa avere come componenti anche logici, intellettuali critici, giornalisti, matematici, filosofi del diritto, per interrompere quel rapporto nefasto che nell’interesse del potere corporativo e nelle pressioni di forza trae la sua origine. Per quanto concerne i minorenni e le madri vittime di violenza secondaria credo sia necessaria e non più procrastinabile la costituzione di una seria commissione d’inchiesta – una sorta di nuova Norimberga, come scrivo nella pubblicazione del 2019 – effettivamente preparata sull’argomento, che sappia valutare tutte le responsabilità, tanto per i procedimenti aperti quanto per i processi conclusi, di cui si chiede l’esame. Per ultimo, in considerazione dei danni gravi e irreversibili che spesso risultano prodotti come conseguenza di provvedimenti giudiziari in chiaro contrasto con il Diritto formale e sostanziale, sarebbe necessaria una via agevolata, definita ad hoc per le vittime di violenza istituzionalizzata, finalizzata a ottenere con rapidità un ristoro economico come risarcimento per i danni subiti e subendi. Di fronte a vere e proprie torture (dunque abusi di legge) inflitte su minorenni e donne per anni, che hanno prodotto danni gravissimi e irreversibili, non è possibile non pensare di dover provvedere a individuare le responsabilità e a risarcire le vittime. Si ricordi che i magistrati sono tenuti a osservare quanto disposto dal Diritto formale e sostanziale e che anche il libero convincimento del giudice e il potere discrezionale non possono oltrepassare il confine di quanto stabilito dal diritto e dalle regole procedurali. In ultimo, tra i tanti motivi di riflessione, c’è da segnalare la responsabilità di alcune associazioni o gruppi associativi fondati da psichiatri e psicologi onnipresenti nel panorama tanto politico quanto nelle attività che fanno capo alla psicologia, negli ultimi anni particolarmente rivolte ai minorenni. Per motivi evidenziabili attraverso il curriculum politico e le diramazioni del loro potere, essi sono stati insigniti di qualità professionali incontestabili costituendo scuole di formazione e istituendo centri di psicoterapia finalizzati a corrispondere agli incarichi dei giudici, come dagli stessi precisato nelle sentenze che obbligavano i minorenni alla psicoterapia. Riguardo tali centri si sono segnalati alla magistratura modalità terapeutiche discutibili e in contrasto con il rispetto dei diritti fondamentali dei minorenni. Da quanto mi risulta, tali segnalazioni sono state tutte ignorate. Noto è il caso emblematico dello stimato psichiatra Aldo Semeraro, professore universitario e consulente in processi di attenzione mediatica. L’omissione di accertamento è un fatto grave così come non comprensibili sono alcune tendenze d’indagine o processuali che vanno de facto a occultare quelle tipologie di responsabilità ascritte come tali nel nostro ordinamento giuridico”.

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