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Coronavirus, terza vittima in Italia. 152 i casi accertati, 25 ricoveri in terapia intensiva

Sale a tre il numero delle vittime: si tratta di un'anziana ricoverata in oncologia nell'ospedale di Crema. Ecco tutte le misure adottate dal governo

Pubblicato:23-02-2020 10:39
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 17:02
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ROMA – C’è una terza vittima per l’epidemia di coronavirus: si tratta di una “signora anziana, ricoverata in oncologia nell’ospedale di Crema con una situazione clinica già pesantemente compromessa”. Ne da notizia l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera. La donna, come le altre due vittime, aveva una grave patologia pregressa.

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha poi chiarito i numeri dell’epidemia. Sono 152 i casi attualmente censiti di coronavirus in Italia, di cui tre deceduti ed un guarito. Di questi, 110 sono in Lombardia, 21 in Veneto, 9 in Emilia Romagna e 2 nel Lazio. 55 pazienti sono ricoverati con sintomi, 25 sono in terapia intensiva, 19 in isolamento domiciliare e 27 in verifica. Tra questi 132 casi, anche i due decessi avvenuti nella giornata di ieri ed il ricercatore italiano rimpatriato da Wuhan guarito dopo le cure dello Spallanzani. Elevatissimo il livello di screening sanitario con oltre 3000 tamponi già eseguiti. Lo comunica in conferenza sta il capo della protezione civile Borrelli.

ECCO TUTTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO:

Ecco le misure previste dal decreto legge di contrasto alla diffusione del coronavirus, deliberato ieri dal cdm al termine di quasi quattro ore di riunione.


Il testo (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (decreto-legge) prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio, le autorita’ competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attivita’ lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attivita’ commerciale; la possibilita’ che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessita’ sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Il testo introduce inoltre la facolta’, per le autorita’ competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi gia’ elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento sara’ disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piu’ regioni.

Nei casi di estrema necessita’ ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorita’ regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento e’ punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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