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Fratelli di Brescia, la sentenza: “La bigenitorialità non impone l’allontanamento dalla madre”

M. e L., di 8 e 7 anni, sono tornati a casa dalla mamma grazie al provvedimento della Corte d'Appello di Venezia arrivato a poco più di un mese dal loro prelevamento forzoso

Pubblicato:07-02-2023 13:19
Ultimo aggiornamento:07-02-2023 13:19
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fratelli di brescia
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ROMA – Sono tornati a casa dalla mamma, con una sentenza emessa a poco più di un mese dal prelevamento forzoso, M. e L., i due bambini di 8 e 7 anni che lo scorso novembre erano stati portati via con la forza dalla casa dove vivevano, a seguito di un provvedimento basato su una ctu che è la stessa del famoso caso di Cittadella. La Corte d’Appello di Venezia ha revocato l’allontanamento, che aveva portato i due fratellini in una casa famiglia, stabilendo che quella misura “non (…) corrisponde all’interesse dei minori”, anche solo considerata “l’età” di M. e L.

La storia dei due fratellini inizia due anni fa, quando riferiscono alla madre di presunti maltrattamenti e abusi da parte del padre. Mamma C. ne parla con una psicologa e denuncia l’ex convivente affidandosi alla giustizia. È a quel punto che, come dichiarato da C. in passato in un’intervista alla Dire, per i tre inizia “lo stesso incubo di Cittadella”, con la ctu che a giugno del 2021 definisce la madre “ostativa” e determinata a “elidere la figura paterna”, disponendo per i due fratelli la casa famiglia.
L’8 novembre 2022, quindi, viene eseguito il prelevamento forzoso dei due minori, con tanto di vigili del fuoco, forze dell’ordine in borghese e personale sanitario, e i fratelli vengono portati in una casa famiglia. Il video che arriva anche in tv è straziante.

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Un provvedimento della Corte d’Appello di Venezia, però, ha ribaltato la situazione, nonostante il parere della curatrice che, d’accordo con la ctu, sosteneva che “i minori (…) devono essere allontanati quanto prima dalla madre” parlando di “abuso psicologico”. A essere messa in discussione dal giudice è proprio l’argomentazione tesa a dimostrare l’inadeguatezza della madre: per il giudice gli elementi alla base del precedente decreto sono “sostanzialmente generici” e “non fanno riferimento a circostanze concrete”. Insomma, non basta definire una madre “ostativa” per poterle allontanare i figli.
Non solo: pur riconoscendo “la violazione del diritto alla bigenitorialità”, il giudice afferma che questo “non impone necessariamente la (…) decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza”, definite “misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto (…) con il figlio”. Parole che fanno tornare in mente i tanti casi di madri che, accusate di ostacolare i rapporti padre-figlio, si vedono allontanati i propri bambini, col risultato che, in nome della bigenitorialità, i minori finiscono per non avere rapporti con nessuno dei due genitori e vengono collocati in struttura.

Nella sentenza della Corte d’Appello, non manca poi il riferimento alla modalità forzosa con cui era avvenuto il prelevamento dei due fratellini, analoga a tanti altri casi simili di bambini prelevati a scuola o a casa, contro la loro volontà. Questa volta il giudice definisce la modalità “brusca” e “traumatica”.
Allontanare dalla madre due minori contro la loro volontà come avvenuto nel caso di L. e M. è quindi per il giudice veneziano “non condivisibile” e una misura “lesiva degli interessi dei minori”. Una sentenza destinata a fare scuola.

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