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Pena dimezzata per femminicidio, altolà Anm: “Basta mistificazioni”

L'Associazione magistrati dell'Emilia-Romagna stoppa le critiche sul tema della 'gelosia': "È legittimo criticare, ma bisogna parlare dell'intera sentenza e non estrapolare singole frasi. Così si rischia di delegittimare i giudici"

Pubblicato:06-03-2019 15:26
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 14:12

giustizia
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BOLOGNA – Bene le critiche, anche aspre, ma c’è un limite: i giudizi si esprimono partendo dalla “realtà dei fatti”. Non è corretto parlare sulla base di “singole frasi estrapolate” dalla sentenza, che dev’essere analizzata in tutto il suo insieme. E non si può criticare una sentenza a cui si attribuiscono “motivazioni del tutto diverse da quelle costituenti il corpo del provvedimento che si intende criticare”. L’Associazione nazionale magistrati (Anm) dell’Emilia-Romagna stoppa le critiche che in questi ultimi giorni si sono levate da più parti nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna per Michele Castaldo, colpevole dell’omicidio di Olga Matei, che frequentava da un mese e uccisa a Riccione.

All’uomo, giudicato con il rito abbreviato, in secondo grado è stata dimezzata la pena (da 30 a 16 anni) perchè gli sono state concesse le attenuanti generiche, negate invece in primo grado. Però, sui media e nelle parole delle tante associazioni femministe che in questi giorni si sono levate a criticare duramente la sentenza, ha fatto da padrone la frase “tempesta emotiva“, parole di un perito che vengono citate effettivamente nel testo. Ma che, dice ora l’Anm, hanno portato di fatto a una mistificazione del provvedimento.

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Se si vuole parlare della sentenza, scrive in una nota la Giunta distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati dell’Emilia-Romagna, bisogna farlo partendo da una “corretta rappresentazione dei passaggi tecnici della decisione, per evitare che l’evocazione di conclusioni eccentriche”. Per levare il campo dai dubbi, dice l’Anm, “il diritto di critica, anche aspra”, da parte della pubblica opinione è “fermo”. 

I magistrati esprimono però “l’auspicio che ogni giudizio muova pur sempre da premesse fedeli alla realtà dei fatti”. Ecco perchè “appare pertanto impropria la mistificazione del contenuto del provvedimento in commento svolta da chi ha ritenuto di estrapolare singoli passaggi ed accreditando motivazioni del tutto diverse da quelle costituenti il corpo del provvedimento che si intende criticare”. Si ribadisce, dunque, “la necessità che ogni valutazione poggi sulla corretta rappresentazione dei passaggi tecnici della decisione, per evitare che l’evocazione di conclusioni eccentriche”: l’Anm fa l’esempio della “reintroduzione del delitto d’onore” o “la gelosia come condizione da cui far dipendere la concessione di attenuanti”, cose che in questi giorni sono state dette e attribuite al presidente del collegio giudicante Orazio Pescatore. Queste espressioni, conclude l’Anm, portano a “un clamore ingiustificato, che rischia di delegittimare l’operato dell’autorità giudiziaria, rappresentandolo come arbitrario e misogino”.

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Nella sentenza la gelosia è perno su cui poggia aggravante

Nella sentenza, la gelosia non viene interpretata come un’attenuante, anzi: è il fulcro principale a sostegno dell’aggravante dei futili motivi. Il motivo per cui la pena scende è esclusivamente la concessione delle attenuanti generiche (che vanno in questo modo a controbilanciare le aggravanti), e le attenuanti vengono date per tre motivi: la confessione (non importante per l’individuazione del colpevole, già palese, ma perchè ha dato agli inquirenti la prova della motivazione della gelosia e quindi dei futili motivi); il fatto che avesse avviato il risarcimento alla figlia della vittima e, infine, il suo stato emotivo, legato anche a “sue poco felici esperienze di vita”.

Questo portò Castaldo ad uno stato emotivo che il perito, si legge nella sentenza, definisce “soverchiante tempesta emotiva” citata ovunque. E di questo stato emotivo i giudici hanno deciso di tenere conto, per quanto esplicitino che si trattasse di una gelosia “immotivata” e “inidonea a inficiare la capacità di autodetenninazione dell’imputato” (che quindi ha agito in piena coscienza), sulla base di una sentenza di Cassazione, la 7272 del 5 aprile del 2013, in cui si stabilisce che gli stati emotivi possono essere “condizione idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”.

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