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Dengue, in Italia si alza l’allerta per mezzi di trasporto e merci

Il ministero della Salute spiega dettagliatamente le procedure per scongiurare che le temibili zanzare portatrici del virus arrivino in Italia

Pubblicato:14-03-2024 19:14
Ultimo aggiornamento:16-03-2024 19:03
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ROMA – In Italia non c’è nessun allarme Dengue, ma all’estero- specie in Brasile– il virus trasmesso dalla zanzara Aedes aegypti impazza e allora anche nel nostro Paese scatta un piano di sicurezza. Aerei, vani, merci: tutto deve essere disinfestato e disinsettato, per scongiurare la diffusione della Dengue. Per questo, il ministero dalla Salute ha emanato una circolare specifica.

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In Italia non c’è alcun allarme Dengue, come ha già ribadito il ministro Orazio Schillaci. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l’Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia Dengue, possa attecchire in Italia– spiega Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, Francesco Vaia, che ha oggi firmato una circolare sulle Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue-. A tal fine con questa circolare attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio, secondo l’elenco delle agenzie sanitarie internazionali”.


DENGUE, LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN 5 PUNTI

Il ministero della Salute ha emesso la circolare su ‘Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani’, per fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti sulle misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della Dengue. Cinque i punti salienti.

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PAESI E TERRITORI CONSIDERATI “A RISCHIO”

I Paesi e i territori considerati a rischio sono quelli individuati dal Centro Europeo di Controllo delle Malattie Infettive (ECDC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

VIGILANZA SUGLI AEROMOBILI

Gli aeromobili che provengono direttamente o indirettamente con scali intermedi da Paesi o territori a rischio devono possedere un certificato di disinsettazione residua

Tale certificato deve recare in maniera chiara ed inequivocabile la designazione dell’Autorità o Società emettitrice, nome e cognome in lettere stampatello e firma leggibile del firmatario e sua affiliazione, nonché data di effettuazione e scadenza del trattamento.


METODI E PROCEDURE DI DISINSETTAZIONE

I metodi e le procedure di disinsettazione devono essere conformi a quelli approvati dall’OMS

Laddove un aeromobile, che abbia effettuato voli (diretti e indiretti, provenienti da Paesi e territori a rischio), in ambito di Aviazione Civile ovvero di Aviazione Generale, risulti sprovvisto di valida certificazione di disinsettazione residua- sottolinea il ministero della Salute- deve essere eccezionalmente sottoposto a disinsettazione pre-embarkation, pre-departure, pre-departure cargo holds, o on arrival (cabin o lower cargo holds), valida per singola tratta’. Tale procedura- chiarisce il ministero della Salute- deve essere riportata nella dichiarazione generale dell’aeromobile (Appendice 1 dell’Annex 9 di ICAO), con i dati identificativi dei dispositivi aerosol usati, conservando gli stessi a bordo (completamente o parzialmente usati), ai fini di un eventuale controllo dalle Autorità all’arrivo. In tal caso, è compito di Codesti Uffici USMAF-SASN, all’arrivo in territorio italiano, prescrivere: la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima della partenza dell’aeromobile dall’Italia; oppure
la disinsettazione residua con rilascio di certificazione valida da effettuare prima di un rientro dell’aeromobile in territorio italiano nei 28 giorni successiv
i’.

VIGILANZA SULLE IMBARCAZIONI

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia, comprese anche quelle da diporto, provenienti da Paesi extra UE si richiede che vengano presentati all’Ufficio Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) competenti per territorio:
l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni da allegare alla richiesta di Libera Pratica Sanitaria (LPS);
il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane) o, in alternativa, la dichiarazione a cura del comando nave (o dell’armatore, in caso di società dotate di più unità navali), in merito all’applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore Aedes aegypti.

In merito alle imbarcazioni di qualsiasi tipologia – comprese quelle da diporto – provenienti da Paesi UE e che negli ultimi 28 giorni abbiano toccato/transitato in porti di Paesi e territori a rischio, si richiede:
l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni;
la Dichiarazione Marittima di Sanità (MDH/DMS);
il certificato di disinsettazione residua
(eseguita non oltre le 8 settimane), oppure una dichiarazione a cura del comando nave (o dell’armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all’applicazione delle procedure, dettagliatamente descritte, volte al contenimento del vettore Aedes aegypti.


In entrambi i casi, se ritenuto necessario, l’Ufficio Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti competente ‘può comunque prescrivere la misura di disinsettazione, sulla base di valutazioni epidemiologiche, della valutazione della dichiarazione esibita o in seguito ad ispezione. Si raccomanda alle Società armatoriali di aggiornare i piani di disinfestazioni vigenti nelle proprie navi, prevedendo la disinsettazione in caso di transito e/o attracco in porti di Paesi e territori a rischio’.

VIGILANZA SULLE MERCI

In merito alle merci che possono rappresentare un rischio per l’importazione di zanzare infette, (pneumatici usati, fiori recisi freschi e piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, tronchi di legname esotico in cui possono persistere quantità di acqua anche minime, ma tuttavia in grado di permettere la sopravvivenza e la riproduzione di insetti), si sottolinea che devono essere accompagnate da certificazioni che attestino l’avvenuta disinfestazione al momento della loro spedizione dalle aree affette, oppure devono essere sottoposte, a cura e spese degli importatori, ad appropriati trattamenti di disinsettazione con insetticidi prima della loro nazionalizzazione’.

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