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ROMA – No al cibo ‘sintetico’. Il disegno di legge del Governo per vietare il consumo di ‘carne in vitro’ approda in Aula alla Camera. Approvato dal Senato lo scorso luglio (con i voti dei partiti di maggioranza e Italia Viva) il testo è uscito dal Consiglio dei ministri con l’obiettivo di “assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.
Con il via libera di Montecitorio l’Italia sarà quindi la prima Nazione al mondo a vietare – in via precauzionale – il commercio, l’importazione e la produzione di latte, carne e pesce prodotti in laboratorio. L’ok definitivo è previsto la prossima settimana. Promosso dal ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci, il ddl vieta in 7 articoli la produzione, l’immissione sul mercato e l’importazione in Italia di alimenti e mangimi artificiali. Non impedisce la ricerca. Stop poi al ricorso ai nomi “ingannevoli e fuorvianti” per gli alimenti derivati da proteine vegetali, tipo ‘bistecca di soia’.
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In mancanza di una specifica normativa europea in materia di alimenti e cibi sintetici, il Governo Meloni ha ritenuto di intervenire a livello nazionale per tutelare gli interessi legati alla salute e alla difesa dei prodotti del Made in Italy. Il divieto viene istituito sulla base del principio ‘di precauzione’ contenuto dell’articolo 7 del regolamento europeo sulla legislazione alimentare (il n. 178/2002), che prevede la possibilità di adottare misure di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.
Si vieta agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi di impiegare, nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Viene in tal modo introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici.
Si introducono una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In pratica vengono messi al bando termini come ‘mortadella veg’ o ‘bistecca e hamburger di soia’. È vietato l’uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un’anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Le disposizioni non precludono l’aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
Gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violeranno le norme saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 60.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150.000 euro. L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Per la determinazione delle multe, l’autorità competente valuta la gravità del fatto, la durata della violazione e le condizioni economiche del soggetto o dell’impresa.
Oltre alla confisca del prodotto illecito, vengono previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni.
Il monitoraggio sull’attuazione della legge viene effettuato dal Mipaaf e dal Ministero della Salute. I soggetti responsabili dei controlli sono le Autorità competenti ed in particolare: i Nuclei di Antisofisticazione (NAS), il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.
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