VENEZIA- Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato questa mattina un’ordinanza a difesa del decoro, della sicurezza urbana e della tutela del territorio per prevenire, la notte di Natale, “situazioni di incuria o degrado del territorio, del patrimonio culturale e di pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti“. Il provvedimento, come si legge nel testo, prende le mosse da quanto avvenuto negli ultimi anni quando, la notte tra 24 e 25 dicembre, si sono verificati numerosi episodi di disturbo e “di patologiche manifestazioni di convivialità ed aggregazione sociale che hanno cagionato problemi alla sicurezza urbana e compromissione del comune patrimonio culturale consistente nella sacralità della notte di Natale, anche attraverso eventi organizzati da pubblici esercizi, noti come messe alcoliche”.
L’ordinanza dispone dunque che tra le 22 del 24 dicembre e le 6 del 25 i pubblici esercizi non possano organizzare eventi e intrattenimenti musicali con Dj-set e utilizzare impianti di diffusione sonora e musicale di qualsiasi tipo, anche dentro al locale locale.
Il provvedimento interessa i locali di tutto il territorio comunale, entro il raggio di 200 metri dalle chiese e dagli altri edifici dedicati al culto, nonché i pubblici esercizi che si trovano, fino a un raggio di 200 metri: in area Unesco (città antica e isole), a Mestre (piazza Ferretto, piazzale Coin, piazzale Candiani, piazza XXVII Ottobre, via Palazzo, piazzale Olivotti e piazzale Carpenedo), a Marghera (piazza Sant’Antonio, piazza Municipio, piazza Mercato, piazzale Concordia e piazzale Martiri Giuliani e Dalmati della Foibe a Marghera), a Chirignago (piazza San Giorgio), a Favaro Veneto (piazza Pastrello).
E sempre tra le 22 del 24 dicembre e le 6 del 25 i pubblici esercizi non potranno predisporre sui plateatici in concessione attrezzature per la “spillatura” e la preparazione delle bevande. Sarà inoltre vietata la somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante-itinerante. Le attività commerciali alimentari ed artigianali (di prodotti alimentari), nelle aree individuate dal provvedimento o esternamente ad eventuali centri commerciali, dovranno terminare le proprie attività alle 22 del 24 e a non riprenderle fino alle 6 del 25. Il provvedimento vieta infine di accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura entro il raggio di 200 metri da chiese ed edifici di culto, anche se fauori dai centri abitati.
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