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Covid, dalle commissioni ok a sospensione brevetti in caso d’emergenza

Relativi a medicinali o vaccini considerati essenziali per la salute. Lo prevede l'emendamento al decreto semplificazioni approvato dalle commissioni Ambiente e Affari Costituzionali della Camera

Pubblicato:19-07-2021 18:41
Ultimo aggiornamento:19-07-2021 18:42

vaccino astrazeneca
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ROMA – In caso di emergenza nazionale sanitaria, per far fronte a comprovate difficoltà nell’approvigionamento di specifici farmaci, il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini considerati essenziali per la salute a concederne l’uso ad altri soggetti. È quanto prevede l’emendamento al decreto semplificazioni approvato dalle commissioni Ambiente e Affari Costituzionali della Camera e presentato dall’ex ministro, la deputata M5s Giulia Grillo.

COSA PREVEDE IL TESTO DELL’EMENDAMENTO

Al primo comma dell’emendamento si prevede che “nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso”.

Il secondo comma stabilisce che “la licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto emanato di intesa dal ministro della salute e dal ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione”.


Al terzo comma si prevede che “la licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto emanato di intesa dal ministro della salute e dal ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all’emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione”. 

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