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Respinto il ricorso degli attivisti M5S contro la leadership di Conte

Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso contro lo statuto e la nomina dell'ex premier a presidente del Movimento

Pubblicato:15-06-2022 12:53
Ultimo aggiornamento:15-06-2022 16:59

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NAPOLI – La giudice Loredana Ferrara della settima sezione civile del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione delle delibere con cui è stato nuovamente approvato lo statuto del Movimento 5 Stelle (già deliberato in data 2-3 agosto 2021) ed eletto Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati.

L’istanza è stata presentata da un gruppo composto da otto attivisti di Napoli, gli stessi ricorrenti che avevano già contestato Statuto ed elezione del leader, causando la decadenza dello stesso nel febbraio del 2022 e la necessità di proporre una nuova votazione. Il tribunale ha quindi sancito che restano valide le delibere dell’11 e del 27-28 marzo 2022, mettendo in salvo da una seconda sospesione sia lo statuto che la leadership dell’ex presidente del Consiglio.

CONTE: “AVANTI CON IL NUOVO CORSO”

“Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri iscritti sul futuro del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso“. Lo scrive su Twitter il presidente del M5S Giuseppe Conte. Il ricorso degli attivisti, assistiti dall’avvocato Lorenzo Borrè, era stato presentato contro la nuova votazione che nel marzo scorso ha confermato Conte come presidente del Movimento.


IL TRIBUNALE: “LEGITTIME CONVOCAZIONI ASSEMBLEE DI MARZO 2022”

Per la giudice Loredana Ferrara del Tribunale di Napoli non sussistono i gravi vizi rilevati dagli otto attivisti del Movimento 5 Stelle Steven Brian Hutchinson, Renato Delle Donne, Liliana Coppola, Claudio La Marca, Rosa Contò, Loredana Tarallo, Antonio Caiazzo e Giuseppe Sica nelle delibere dell’11 e del 27 e 28 marzo 2022 relative al nuovo Statuto del M5S e all’elezione di Giuseppe Conte come presidente del Movimento. C’è questo alla base dei motivi che hanno spinto la giudice a rigettare l’istanza cautelare di sospensione presentata dagli iscritti, decisione che mette in salvo la leadership di Conte e lo Statuto del Movimento.

I ricorrenti segnalavano che coloro i quali avevano convocato l’assemblea l’11 marzo 2022 non erano le persone legittimate a farlo, circostanza che avrebbe causato una illegittimità della delibera di approvazione dello Statuto. Per i ricorrenti l’assemblea degli iscritti doveva essere convocata da Luigi Di Maio, presidente del Comitato di Garanzia come disponeva la delibera del 16 settembre 2021, quella vigente prima della sospensione della modifica del vecchio Statuto già sancita dal tribunale partenopeo. I lavori assembleari di marzo 2022 sono invece stati indetti da Giuseppe Conte, Vito Crimi e Paola Taverna.

Per il tribunale era proprio Vito Crimi la persona legittimata a convocare l’assemblea, figura eletta alla presidenza del comitato di garanzia sulla base dello statuto vigente. L’assemblea del 27-28 marzo 2022 con la quale gli iscritti hanno rieletto Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle è stata invece “indetta dall’organo competente sulla base dello statuto approvato in data 11 marzo”, ovvero la vicepresidente vicaria Paola Taverna.

“NON SONO STATE IMPEDITE ALTRE CANDIDATURE”

Appare “difficilmente dubitabile” la “qualità di Garante di Beppe Grillo, fatto acquisito alla comune conoscenza” e l’indicazione da parte dello stesso garante di Giuseppe Conte “come primo presidente” del Movimento 5 Stelle, “indicazione per la quale non era statutariamente richiesta alcuna forma peculiare e che, pure, era oramai notoria”, spiega la giudice Ferrara.

L’indicazione da parte del garante, comunque, non implicava la sicura elezione di Giuseppe Conte quale primo presidente dell’Associazione – rileva ancora la giudice -, come se fosse l’unico candidato destinato di certo ad essere eletto, essendo comunque l’elezione rimessa alla volontà dell’assemblea degli iscritti che deliberava a maggioranza dei voti espressi”.

Per il tribunale, inoltre, non sarebbero state “impedite ulteriori candidature” per la presidenza: il nuovo statuto dispone, infatti, che “può essere eletto presidente ogni iscritto che presenti i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, nonché gli ulteriori requisiti fissati dal comitato di garanzia con apposito regolamento” e che chiunque sia in possesso dei requisiti previsti “ha la possibilità di candidarsi alle cariche associative”.

“USO SKYVOTE NON INFLUISCE SU VALIDITÀ DELIBERAZIONI”

L’utilizzo della piattaforma Skyvote al posto di Rousseau per le votazioni contestate da un gruppo di attivisti napoletani che chiedevano di sospendere le delibere di approvazione del nuovo Statuto e di nomina di Giuseppe Conte alla presidente del Movimento 5 Stelle “pare non abbia alcun riflesso sulla validità della deliberazione, specie in mancanza di specifiche contestazioni”, sottolinea la giudice.

Il tribunale interviene anche in relazione alla convocazione (in data 22 e 23 marzo) dell’assemblea chiamata ad esprimersi sulla presidenza di Conte. L’avviso è stato pubblicato su un diverso sito internet (www.movimento5stelle.eu) rispetto a quello richiamato in Statuto (www.movimento5stelle.it) “che, da tempo – rileva la giudice – era divenuto non operativo”. Questo “non consente di ritenere la mancanza di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari, né ciò può essere dedotto dalla ‘scarsa’ partecipazione numerica ai momenti assembleari. La numerosa platea di riferimento giustifica la previsione statutaria di forme di convocazione di massa, attraverso il sito internet, e non recettizie che, del resto, sono da sempre state utilizzate dal MoVimento nella sua attività, conformemente al ricorso alla rete quale modalità privilegiata del dibattito politico e pienamente idonee proprio in ragione della naturale inclinazione del MoVimento e dei suoi iscritti a forme di comunicazioni virtuali”.

La giudice osserva, ancora, che il M5S “si è da sempre caratterizzato per la peculiarità del meccanismo di attuazione dei principi democratici, attraverso l’adozione di più moderne modalità telematiche, consentendo agli aderenti una partecipazione diretta attraverso Internet e di farsi promotori di una gestione quanto più possibile diretta ed immediata della cosa pubblica. Chi ha liberamente scelto di associarsi, ha accettato le regole di funzionamento della democraticità del M5S anche con riferimento al metodo assembleare: si tratta di un’associazione in cui la volontà degli associati si esprime per lo più non a seguito di convocazione e votazione in un apposito luogo fisico, ma attraverso il web e la votazione tramite internet, con lo svolgimento del dibattito e la materiale realizzazione di un reale spazio partecipativo in rete”.

“VALIDE ANCHE LE ELEZIONI DI ALTRI ORGANI

Rigettando l’istanza di sospensione cautelare presentata da otto attivisti napoletani contro le delibere di approvazione dello Statuto del Movimento 5 Stelle e di elezione di Giuseppe Conte alla presidenza, il tribunale di Napoli ratifica anche la validità delle deliberazioni assunte dagli iscritti in ordine all’elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di componenti del comitato di garanzia; di Riccardo Fraccaro alla carica di componente del collegio dei probiviri; di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di vicepresidenti. Per la giudice della settima sezione civile Loredana Ferrara la delibera che ratifica la regolarità di queste deliberazioni “non può ritenersi illegittima”.

La delibera del 27 e 28 marzo, infatti, ha anche ‘sostituito’ precedenti delibere di elezione della classe dirigente del Movimento 5 Stelle. Circostanza che non è “espressamente esclusa” dallo Statuto. Per la giudice “il risultato della consultazione” è “espressione della libera, consapevole e precisa volontà degli associati”.

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