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Nuovo stop alle ordinanze dei sindaci in Sicilia: anche a Palermo e Agrigento a scuola si torna in presenza

Isindaci Leoluca Orlando e Francesco Miccichè avevano sospeso la didattica in presenza dal 13 al 16 gennaio

Pubblicato:14-01-2022 11:43
Ultimo aggiornamento:14-01-2022 11:43
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PALERMO – Nuovo stop alle ordinanze dei sindaci che in Sicilia hanno chiuso le scuole. Il Tar regionale, presieduto da Salvatore Veneziano, ha accolto la richiesta di sospensione delle ordinanze emanate dai sindaci di Palermo e Agrigento, Leoluca Orlando e Francesco Miccichè, che avevano sospeso la didattica in presenza dal 13 al 16 gennaio. Il ricorso era stato presentato da alcuni genitori. Il Tar osserva che “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale”. L’udienza collegiale per la trattazione nel merito del provvedimento è stata fissata per il 10 febbraio. 

Il Tar rileva inoltre che i due provvedimenti non contengono “alcun dato specifico di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale”. Le ordinanze, inoltre, non presentano “alcun altro concreto e specifico dato” a sostegno della tesi della chiusura ma si limitano a “manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica.

Il tribunale amministrativo, inoltre, sottolinea che “nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche”. Veneziano poi scrive: “La impossibilità di attendere la trattazione dell’istanza in sede collegiale senza che nelle more venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori, tenuto conto della temporaneità della misura comunque in astratto pure prorogabile, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione della invocata tutela cautelare”. Da qui la necessità di accogliere l’istanza cautelare e sospendere l’esecutività dell’ordinanza “con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici così come regolati dalla normativa emergenziale di rango primario”.


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