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Plusvalenze Juve, le motivazioni della sentenza

"Condotta voluta e reiterata"

Pubblicato:08-05-2023 20:13
Ultimo aggiornamento:08-05-2023 20:13

calcio
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ROMA – “La questione che aveva condotto al deferimento degli attuali ricorrenti era la ritenuta avvenuta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano stati ritenuti fittizi. Dopo il proscioglimento dei deferiti la Procura Federale ha, tuttavia, ricevuto una rilevantissima documentazione dalla Procura della Repubblica di Torino, dalla quale è emerso che effettivamente, come la Procura aveva sostenuto sin dal suo iniziale deferimento, vi era stata una voluta reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”. Scrive così il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, nelle 75 pagine di motivazioni della sentenza sul processo plusvalenze per la Juventus che in terzo grado ha visto la restituzione temporanea dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri in attesa di una nuova pronuncia della Corte di Appello Federale. La precedenza sentenza, scrive il Collegio, non “può ritenersi in contrasto con i principi sul giusto processo, tenuto conto che, anche su fatti nuovi e decisivi che possono essere oggetto di una possibile revocazione di una precedente decisione, ai sensi del contestato art.63, comma 1, lettera d), del CGS della FIGC, le parti hanno la possibilità di difendersi nella nuova (eventuale) fase del giudizio davanti alla Corte Federale d’Appello, come è avvenuto nella fattispecie, e possono in tale sede far valere ogni eventuale loro ragione”. 

“I fatti emersi dagli atti successivamente acquisiti – si legge ancora nelle motivazioni – dopo le due precedenti sentenze federali di proscioglimento sono, peraltro, pacificamente rilevanti ai fini disciplinari, come ritenuto dalla Corte Federale, e quindi decisivi ai fini di un rinnovato giudizio che poteva essere solo di revocazione, in relazione ai fatti già contestati, tenuto conto che il giudizio su tali contestazioni si era concluso con il proscioglimento dei deferiti a causa anche della mancata conoscenza degli elementi che erano stati poi trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino”.


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