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Decreto sicurezza approvato: ok a pistole per agenti fuori servizio e galera anche per le mamme di bimbi piccoli

Inasprimento delle pene per chi occupa abusivamente, per chi imbratta e per chi truffa gli anziani

Pubblicato:17-11-2023 14:55
Ultimo aggiornamento:17-11-2023 15:14
Autore:

meloni pmi
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ROMA – Pene più severe per chi commette violenza o offesa nei confronti del pubblico ufficiale; rinvio della pena per le detenute madri con figli fino a 3 anni di età non più obbligatorio ma facoltativo (giustificata come misura anti borseggi); tutti gli agenti delle forze dell’ordine potranno portare un’arma con sè anche fuori servizio; carcere fino a 7 anni per le occupazioni abusive; da 2 a 6 anni di pena per chi truffa gli anziani; da 2 a 6 anni di carcere anche per chi possiede documenti che contengono istruzioni per la preparazioni di armi, sostanze chimiche ecc. per compiere attentati. Sono i titoli principali del ‘pacchetto sicurezza’ approvato dal Governo per contrastare la criminalità. Pene aumentate anche per chi imbratta, danneggia monumenti e organizza blocchi stradali a scopo dimostrativo.

PIÙ TUTELE PER LE FORZE DELL’ORDINE

È introdotto un aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Previsto anche un aggravamento di pena per le lesioni cagionate nei loro confronti. È aumentata la pena per chi imbratta beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia o ad altri soggetti pubblici, se il fatto è commesso con la finalità di ledere il prestigio o il decoro dell’istituzione.

PORTO D’ARMA PRIVATA

Gli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati al porto di un’arma da fuoco di servizio, possono detenere un’arma da fuoco privata, diversa da quella di ordinanza, senza ulteriore licenza. Norma molto attesa dal comparto e che consentirà, ad esempio, agli agenti di avere fuori dal servizio un’arma più leggera al posto di quella d’ordinanza, di solito molto più pesante.


REATO CONTRO RIVOLTE NELLE CARCERI

Viene introdotto un nuovo reato che punisce chi organizza o partecipa una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta e da 1 a 5 anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi. Un’ulteriore fattispecie di reato punisce chi istiga la rivolta, anche dall’esterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti.

OCCUPAZIONI ABUSIVE

È introdotto un nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva. Per rendere più efficace questa norma vengono introdotte due misure molto innovative. La prima: è prevista una causa di non punibilità per l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l’immobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto. In via ordinaria su questo provvederà il giudice, ma nei casi urgenti, in cui l’immobile occupato sia ad esempio l’unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione-restituzione dell’immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l’intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice.

PENE PIÙ SEVERE PER CHI TRUFFA GLI ANZIANI

Prevista una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumenta la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest’ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell’Ordine di procedere ad arresto in flagranza.

ANTI-ACCATTONAGGIO MINORI

Il Questore potrà disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi è già stato denunciato o condannato per furto, rapina o altri reati contro il patrimonio o la persona commessi in quei luoghi. Inoltre, nei processi penali per tali reati compiuti nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico, il giudice, ove la legge consenta la sospensione condizionale della pena, dovrà comunque prevedere il divieto di accesso a tali luoghi. Si introduce, inoltre, una norma per sanzionare chi impiega minori nell’accattonaggio. Alle norme già previste per punire chi organizza o favorisce quest’attività si aggiunge una specifica norma per punire chi induce all’accattonaggio un minore di 16 anni invece di mandarlo a scuola o lo costringe con la violenza o la minaccia

ESECUZIONE DELLA PENA PER DETENUTE MADRI

Previsto un regime più articolato per l’esecuzione della pena per le donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Non è più obbligatorio il rinvio dell’esecuzione della pena, ma è mantenuta tale facoltà in presenza dei requisiti di legge. Tra gli elementi che possono influire nella valutazione del giudice ci sarà, per esempio, la recidiva. È stata poi prevista la possibilità che la pena sia scontata presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, fermo restando il divieto del carcere per le donne incinte e le madri dei bambini più piccoli (fino a un anno di età).

STRETTA CONTRO I BLOCCHI STRADALI

Il disegno di legge del governo interviene anche sul fronte dei blocchi stradali. Ora la norma punisce con una sanzione amministrativa chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Il provvedimento approvato stabilisce che questa fattispecie diventi reato nel momento in cui risulti particolarmente offensiva ed allarmante, sia per la presenza di più persone sia per il fatto che sia stata promossa e organizzata preventivamente

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