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Da 945 a 600, ecco il ddl che ‘taglia’ i parlamentari

La proposta è stata approvata una prima volta dal Senato in febbraio. Ma deve avere altre conferme (un'altra del Senato e due della Camera)

Pubblicato:08-05-2019 10:16
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 14:26

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ROMA – Da 945 a 600. E’ il ‘taglio’ dei  parlamentari previsto dalla riforma targata M5s-Lega, in discussione nell’Aula della Camera, che modifica gli articoli 56,  57 e 59 della Costituzione.

In pratica una riduzione pari al 36,5 per cento del numero degli eletti tra Camera e Senato.

La proposta di legge è stata approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato il 7 febbraio scorso. Trattandosi di una modifica della Costituzione l’esame prevede quattro letture parlamentari (una doppia lettura conforme delle due Camere).   


Ecco cosa prevede la riforma:

DEPUTATI

Il numero dei deputati passa da 630 a 400, compresi i deputati della circoscrizione Estero, che sono ridotti da dodici a otto.   

SENATORI

Il numero dei senatori, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi gli eletti nella circoscrizione Estero, che passa noda sei a quattro. La proposta modifica anche il numero minimo di senatori per Regione o Provincia autonoma che da sette passa a tre (restano 2 per il Molise e 1 per la Valle d’Aosta).   

SENATORI A VITA

Il numero complessivo dei senatori a vita incarica nominati dal presidente della Repubblica non potrà essere superiore a cinque. Permane la figura dei ‘senatori di diritto avita’: salvo rinuncia, sono gli ex Presidenti della Repubblica.   

LA DECORRENZA DELLA RIDUZIONE

La riduzione del numero dei parlamentari troverà applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Tali disposizioni non troveranno comunque applicazione prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore: questo al fine di consentire l’adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali.   

A seguito della modifica costituzionale muta il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenta da 96.006 a 151.210. Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce, a sua volta, da 188.424 a 302.420 (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat).   

L’INCIDENZA SULL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA RIFORMA

La rideterminazione del numero di deputati e senatori si rifletterà su diversi altri profili. Tra questi, sull’organizzazione interna delle Camere con riguardo, ad esempio, al numero dei componenti delle Commissioni parlamentari e dei Gruppi parlamentari. 

Inoltre la rideterminazione numerica si riverbera sulla dinamica dei procedimenti. Ove si consideri, ad esempio, l’elezione del Presidente della Repubblica, la prevista riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una variazione nell’assemblea degli elettori: 600 parlamentari (oltre ai senatori a vita) ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione;un solo delegato per la Valle d’Aosta). Non considerando i senatori a vita, le maggioranze richieste dall’articolo 83 della Costituzione sarebbero così rideterminate: 439 voti necessari ai primi tre scrutini (due terzi dell’Assemblea); 330 voti dal quarto scrutinio (maggioranza assoluta), essendo il numero degli elettori pari a 658 (400+200+58).

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