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Codacons contro Chiara Ferragni: “Risposta a Pigna arrogante e contraria alle disposizioni di legge”

Codacons: "La scelta di Pigna è perfettamente coerente con la funzione del contratto di sponsorizzazione"

Pubblicato:06-02-2024 11:11
Ultimo aggiornamento:06-02-2024 11:14
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FERRAGNI PIGNA CODACONS
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ROMA – Non si arresta la fuga dei brand dalle partnership con Chiara Ferragni. Dopo Safilo e Coca Cola, anche Pigna ha interrotto i rapporti commerciali con l’imprenditrice. Lo ha confermato l’azienda con una dichiarazione ufficiale, affermando di aver cessato la collaborazione “nel rispetto del proprio codice etico aziendale“.

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LA RISPOSTA DI FENICE SRL

Non è tardata la replica di La Fenice Srl, la società che gestisce i marchi di Chiara Ferragni. In una nota, l’azienda ha definito il comportamento di Pigna illegittimo e strumentale, aggravato “dalla scelta dell’azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership”. La Fenice ha aggiunto di ritenere strumentale “il riferimento al codice etico anche in considerazione di una dichiarazione resa ai media in data 23 dicembre 2023 dall’amministratore delegato di Pigna, che aveva definito la collaborazione ‘proficua e soddisfacente'”.


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CODACONS: RISPOSTA A PIGNA ARROGANTE

Il Codacons ha preso le parti di Pigna, definendo le dichiarazioni di La Fenice “non solo arroganti, ma anche contrarie alle disposizioni di legge“. L’associazione dei consumatori si è detta pronta a scendere in campo legalmente per tutelare le società che interromperanno i rapporti commerciali con l’influencer.

“La scelta di Pigna è perfettamente coerente con la funzione del contratto di sponsorizzazione, caratterizzato da un forte rapporto fiduciario tra le parti”, spiega il Codacons. “Quanto accaduto nella vicenda del pandoro Balocco e relativa sanzione Antitrust costituisce inosservanza degli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza secondo quanto disposto dagli artt. 1175 (“comportamento secondo correttezza”), 1176 (“diligenza nell’adempimento”) e 1375 del codice civile (“esecuzione di buona fede”). Comportamenti che configurano un vero e proprio inadempimento che giustifica la risoluzione ex art. 1453 cc facendo salva l’azione di risarcimento danni”.

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“E’ doveroso dare atto della legittimità e della correttezza di Pigna che, come altre società, ha deciso di interrompere un accordo per violazione di impegni contrattuali e per dare vigore a valori etici altrimenti gravemente violati”, prosegue il Codacons. “Diversamente da quanto sostenuto dalla società Fenice, si tratta quindi di legittimo esercizio del diritto di recesso da parte dell’azienda Pigna che ha voluto isolare e separare la sua immagine da quella fortemente viziata da una pratica commerciale che è stata sanzionata anche per l’aver sfruttato la vulnerabilità di chi dona con il desiderio di aiutare bambini bisognosi”.

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