NEWS:

‘Pagelle’ per i magistrati, arrivano voti e valutazioni come a scuola

La proposta è quella di valutare i magistrati anno dopo anno sotto vari punti di vista: se la bocciatura è ripetuta, un magistrato rischia anche di essere 'dispensato' dal servizio

Pubblicato:27-11-2023 15:19
Ultimo aggiornamento:28-11-2023 13:28
Autore:

giustizia
FacebookLinkedInXEmailWhatsApp

ROMA – “Ottimo”, “buono”, “discreto” e “non positivo”. Per i magistrati sono in arrivo le pagelle come a scuola. Scattano per giudici e pm controlli periodici sui numeri e gli esiti dei procedimenti giudiziari. Nel Consiglio dei ministri è stato portato dal guardasigilli, Carlo Nordio, un provvedimento attuativo della riforma Cartabia (Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n.71 ), con valutazioni professionali e periodiche delle ‘performance’. A questo provvedimento sarà affiancato un secondo decreto legislativo per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con una ‘stretta’ per chi scende in politica o è in attesa di altro incarico.

LEGGI ANCHE: Anm: “Preoccupazione per attacchi da parte di esponenti del governo”, Crosetto: “Nessun attacco”

Quanto al ‘fascicolo del magistrato‘ – la novità più dirompente alla luce del riesplodere dello scontro tra politica e toghe – esso conterrà numeri, dati e giudizi compilati dai vertici degli uffici giudiziari, i procedimenti pendenti, l’esito delle inchieste o dei processi, i verbali delle udienze. Insomma, ogni informazione statistica sulla carriera professionale utile per valutare l’operato delle toghe, compresi tempi e ritardi nelle sentenze nei vari gradi di giudizio. Sarà poi il Consiglio superiore della magistratura, secondo le prime indiscrezioni nella bozza che circola, a decidere promozioni o bocciature ogni quattro anni a partire dalla data di nomina. In caso di due bocciature si rischia la rimozione dall’ordine.


I CRITERI DI VALUTAZIONE

Un testo definitivo ancora non c’è, ma i criteri di valutazione possibile saranno: possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine oppure la conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige e la presiede; la produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e tempo di smaltimento del lavoro; la diligenza, ovvero l’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti e il rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie; infine la disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e la frequenza di corsi di aggiornamento.

GRADI DI VALUTAZIONE E BOCCIATURE

Ci saranno due gradi di valutazione. Il primo giudizio verrà espresso dal Consiglio giudiziario (l’organo distaccato del Csm istituito presso ciascuna corte d’appello) che darà un parere motivato sulla toga e poi il voto finale del Csm, controfirmato dal ministro della Giustizia. Con una valutazione positiva il giudice avrà uno scatto di carriera (e di stipendio). In caso di voto negativo, nuovo esame dopo un anno. Con la bocciatura le strade prevedono vari step: da un corso di frequentazione professionale al cambio di funzione nell’ambito dello stesso ufficio, fino all’esclusione da incarichi direttivi. L’esame si ripete dopo due anni con perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio. Se il Csm confermerà la bocciatura una seconda volta il magistrato è “dispensato dal servizio”.

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, relativa alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo provvede alla revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura, alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario per assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità e alla modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.
Inoltre, si opera la rimodulazione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche attraverso la definizione dei concetti di merito e attitudini, nel rispetto dell’autonomia del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai criteri di valutazione e comparazione tra le candidature pervenute.
Infine, si rivede il numero degli incarichi semidirettivi, si ridefiniscono i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e si riforma il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti.
Disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 17 giugno 2022, n. 71 (decreto legislativo – esame preliminare)
Le nuove norme in merito al fuori ruolo si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tali soggetti, è previsto il collocamento fuori ruolo obbligatorio:
nel caso di incarico che non consente l’integrale svolgimento ordinario del carico di lavoro;
per gli incarichi di capo e di vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri o presso i consigli e le giunte regionali, oltre che direttore dell’Ufficio di Gabinetto e capo Segreteria di un Ministro.
Si prevede la possibilità di attribuire l’incarico senza fuori ruolo o aspettativa e con esonero totale o parziale del carico di lavoro, se ciò è previsto specificamente da una norma di legge.
Il collocamento del magistrato fuori ruolo potrà essere autorizzato solo se sono decorsi almeno dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, anche presso magistrature diverse da quella attuale di appartenenza o presso l’Avvocatura dello Stato e solo se sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Sono previste specifiche eccezioni e deroghe. Si individuano i contingenti massimi di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (ordinari: 180 unità; amministrativi: 25 unità; contabili: 25 unità), in coerenza con la delega che ne impone la riduzione rispetto alla disciplina vigente.
Inoltre, si prevede che il collocamento fuori ruolo è autorizzato quando l’incarico da conferire corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza e si afferma il principio che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell’organico o se il magistrato sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
Si stabiliscono criteri di priorità e si regola la procedura per la richiesta e l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo e si prevede che, ordinariamente, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni; per alcuni incarichi di particolare rilevanza, il termine potrà arrivare complessivamente a dieci anni.
Le disposizioni non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno. Infine, si prevede la non retroattività della disciplina, che si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it