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Cambia il codice degli psicologici, i rischi per i minori

Lazzari (Cnop): "Garantista per tutti"; Rucci: "Rischio psicoterapia come Tso su famiglie"

Pubblicato:22-09-2023 17:15
Ultimo aggiornamento:22-09-2023 17:15
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Di Manuela Boggia e Silvia Mari

ROMA – Gli psicologi e le psicologhe italiane sono alle prese, in questi giorni, con il referendum per la revisione del proprio Codice deontologico. Tra gli articoli che potrebbero essere modificati ci sono il 31, relativo al ‘Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci’, e l’art. 24 relativo al ‘Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci‘.

I DUBBI

Gli psicologi di Progetto Medusa e il Comitato Madri Unite sono tra le voci che, in queste ore, stanno sollevando dubbi sulle modifiche proposte. In particolare, per quanto riguarda l’articolo 31, le associazioni temono che gli interventi previsti possano ledere il libero arbitrio del paziente o delle figure genitoriali. Per queste associazioni c’è il rischio, soprattutto in ambito peritale, che “i Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) avranno il potere di imporre qualsiasi trattamento psicologico ai bambini senza il consenso dei genitori. Si tratterebbe di un vero e proprio Tso- scrive in un post su facebook Progetto Medusa- e gli individui perderebbero la facoltà di decidere se o meno sottoporsi a psicoterapia o percorsi, perdendo anche il diritto di decidere per i propri figli”.


Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari, ribatte che “si tratta di valutazioni che non hanno reale fondamento nella revisione del Codice, che è estremamente garantista per tutti”. Perché, secondo il Cnop, non esiste il rischio temuto dalle associazioni e quali sarebbero i vantaggi della modifica del Codice, lo spiegano alla Dire Alessandra Ruberto, responsabile della Commissione deontologia del Cnop, e Marco Pingitore, componente dell’Osservatorio nazionale del Codice deontologico presso il Cnop.

“Gli articoli 24 e 31 del Codice deontologico degli psicologi, sia nella versione attuale sia in quella revisionata, si riferiscono all’ambito sanitario, non a quello giudiziario– spiegano- Il nuovo articolo 31 che verrà sottoposto a referendum, al contrario delle preoccupazioni esposte, pone al centro del processo decisionale, in merito a una proposta di trattamento sanitario, la persona minorenne e la sua volontà in base al suo grado di maturità. Per la prima volta nel Codice deontologico degli psicologi viene introdotta questa novità grazie alla quale la persona minorenne (o incapace) dovrà essere ascoltata prima di coinvolgerla in un trattamento sanitario. Attualmente, invece, l’articolo 31 è connotato da una visione arcaica in cui è riportato ancora il termine ‘potestà genitoriale’- continuano i componenti del Cnop- secondo il vigente articolo 31, i genitori possono imporre un trattamento sanitario al proprio figlio senza che questi venga preventivamente ascoltato dallo psicologo, così come, in caso di assenza di consenso informato (di uno o entrambi i genitori) lo psicologo può avviare/continuare la prestazione sanitaria. Questa ipotesi non più accettabile e superata dalla normativa vigente (Legge sul consenso informato n. 219/17). Quindi questa revisione non riguarda l’ambito delle Ctu in tema di separazione, divorzio e affidamento, premesso che nessun Ctu/Tribunale può imporre trattamenti sanitari contro la volontà delle persone adulte, come già scritto e riportato nel nuovo articolo 24 del Codice deontologico, mentre per quanto riguarda le persone minorenni, il Tribunale (non il Ctu) può disporre trattamenti sanitari laddove lo ritenesse necessario e secondo normativa vigente (Artt. 1 e 3 della L. 219/17)”.

Ma quali sono gli aspetti innovativi della riforma e perché si è sentita la necessità di modificare il Codice deontologico?

“L’attuale Codice è in vigore da circa 25 anni- continuano Ruberto e Pingitore- Sono intervenute diverse novità normative per cui è necessario una sua modifica a aggiornamento. Si pensi al D.lgs 154/13 che sancisce un cambiamento epocale da ‘potestà genitoriale’ a ‘responsabilità genitoriale’; alla L. 219/17 sul consenso informato di cui il nuovo Codice deontologico ne assorbe i principi; alla L. 24/17 sulla responsabilità professionale (c.d. Legge ‘Gelli-Bianco’); alla L. 3/18 che ci annovera definitivamente tra le professioni sanitarie”. 

RUCCI: RISCHIO PSICOTERAPIA COME TSO SU FAMIGLIE

 “A me sembra che dietro queste modifiche del codice deontologico si stia cercando di sdoganare altro che non è ancora ben chiaro. Vedo il rischio di far passare una modalità impositiva di intervento dello psicologo e della sua attività su adulti e minori, al di là del consenso informato. Quello che accade in buona sostanza con un TSO (trattamento sanitario obbligatorio)che ha invece una precisa trafila – disciplinata dall’articolo 32 della Costituzione, legge 180/78- e che dopo la valutazione di uno psichiatra o neuropsichiatra è predisposto e avallato dal sindaco. Lo psicologo non è uno psichiatra e se impone qualcosa ha fallito la sua mission”.

La psicoterapeuta Bruna Rucci, interpellata dalla Dire, sulle modifiche al codice deontologico dell’ordine degli psicologi – all’articolo 31 relativo al ‘Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci’, e al 24 relativo al ‘Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci’- lancia un allarme serio su quello che definisce “il rischio di derive professionali che non tutelano le persone”. Una vita, la sua, al fianco di donne accusate di alienazione parentale e di bambini che nelle nostre aule di giustizia sono finiti vittime di trattamenti come prelevamenti coatti o reset per essere obbligati ad accettare il genitore violento. Rucci vede un pericolo di slittamento con maggior automatismo dall’ambito ‘sanitario’ a quello ‘giudiziario’. In che modo? La psicoterapeuta lo spiega proprio a fronte delle “parti che resterebbero fumose” in questi nuovi articoli.

“Se un bambino ha problemi comportamentali, e come psicologa dico che deve seguire un percorso e magari i genitori o uno dei due non danno il consenso … Oggi finisce così, sono io che non sono riuscita ad agganciare la fiducia di quella famiglia, ma non mi devo imporre. Con la modifica dei due articoli cosa succede?” si domanda Rucci: “Devo denunciare? Devo segnalare?”. “E a maggior ragione se succede qualcosa come una rissa, un pugno nel cortile di scuola e ci fossero disfunzionalità in quella famiglia, cosa può succedere?”, incalza. “Le persone avranno paura di venire dallo psicologo e questo peraltro è contrario in toto al principio fondante della psicoterapia che è efficace se vi si aderisce spontaneamente e di propria iniziativa, non è un farmaco“.

“L’articolo 32 della Costituzione, con la legge 180/78, prevede che l’autorità giudiziaria non può predisporre un trattamento sanitario, senza passare per una diagnosi neuropsichiatrica” sottolinea ancora l’esperta, dunque con queste modifiche si sta cercando di rendere il percorso psicologico equivalente a quello medico-psichiatrico: è questo il pericolo che vede sul futuro della professione. Anche perché, altro passaggio fumoso dell’articolo 24 sulle ‘conseguenze per il rifiuto al trattamento sanitario’, “non è chiaro cosa siano- sottolinea Rucci- Il peggioramento di una sintomatologia psicologica non rende la persona pericolosa, potrà avere una vita meno felice, più disfunzionale, ma non stiamo parlando di persone potenzialmente pericolose per se stesse e per gli altri (come relativamente al TSO), che abbiano avuto e praticato atti suicidiari, che abusino di sostanze. Gli stessi termini utilizzati di diagnosi e prognosi sono di appannaggio medico. Mi pare si stia andando nella direzione di dare un superpotere alla professione dello psicologo”.

Infine un altro spettro. “Nella modifica dell’articolo 31 si parla di strutture legislativamente preposte” per questi trattamenti ‘prescritti’ dallo psicologo. “Quali sarebbero? Non saranno strutture in cui si applicano pseudoterapie come reset, riprogrammazione, riconnessione?” si domanda la psicoterapeuta che di minori sottoposti a questi calvari in nome della pseudoteoria dell’alienazione parentale ne ha visti e salvati tanti.

Per quello che mi riguarda dire ‘no’ a queste revisioni è un obbligo morale e professionale e tutela la libertà di adesione delle persone. I percorsi psicologici non sono trattamenti sanitari e il segreto professionale può essere superato solo per casi gravissimi come la violenza su minori ad esempio. Il mio compito è accogliere, avvolgere, supportare e trovare la strada insieme; se non so farlo ho fallito nella mia mission e non devo segnalare al giudice…semmai ho sbagliato io. Io sono una psicoterapeuta non un gendarme”, conclude Rucci.

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