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Concorso per dirigenti all’Agenzia delle Entrate, per il Tar la graduatoria è da rifare

L'avvocato Agnese Casillo: "È stato svolto con modalità singolari, anomalie segnalate dal 2019"

Pubblicato:16-11-2022 16:47
Ultimo aggiornamento:16-11-2022 16:47

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ROMA – Graduatoria da rifare. Il Tar del Lazio, con le prime tre sentenze di una serie, indica infatti la necessità di riscrivere l’esito del concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 175 dirigenti di seconda fascia, concluso a luglio del 2021. Ma l’elenco degli idonei è stato stilato secondo criteri non corretti stando ai ricorsi che già sono stati accolti dal Tribunale. In particolare, la Commissione giudicatrice, spiegano, “ha ecceduto i limiti della razionalità nel fissare i punteggi attribuiti a titoli di studio e di servizio, tanto da renderne irrilevante la valutazione”, che invece avrebbe dovuto pesare per la metà del giudizio assegnato ai concorrenti. Di fatto, dunque, su un massimo di 100 punti attribuibili ai titoli, molti concorrenti non hanno ricevuto alcun punto, la valutazione media è stata di 1,11 punti e la massima di 11,6.

A leggere le sentenze, quindi, la Commissione nei fatti avrebbe trasformato un concorso dirigenziale per titoli ed esame in un concorso per solo esame orale. Una situazione che non riguarda quindi solo i ricorrenti, ma che dovrà portare a una nuova valutazione dei titoli per tutti i concorrenti inseriti in graduatoria (175 vincitori e 117 idonei, per un totale di 292). In particolare infatti, scrive il Tar, “fermo quanto premesso, nel merito il ricorso deve essere accolto, per l’assorbente fondatezza della prima censura sopra riportata, ritenendo il Collegio che – come correttamente denunciato – l’attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l’operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa”.

In sostanza il Tar ha dichiarato la illegittimità di tutti i criteri utilizzati per la valutazione e l’assegnazione del punteggio per i titoli sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, profili che non riguardano soltanto i ricorrenti, ma appunto tutti i partecipanti al concorso. Le censure accolte, infatti, non sono afferenti al punteggio attribuito ai singoli ricorrenti in giudizio ma inficiano la logica di fondo seguita dalla Commissione per la valutazione dei titoli, disancorata dalle precise regole indicate nel Bando. Va da sé che risulterebbe ulteriormente illegittimo applicare criteri diversi ai ricorrenti e non anche agli altri partecipanti al concorso non ricorrenti.


Al momento risultano 39 ricorsi proposti contro la graduatoria da un totale di 46 partecipanti.
Per dare esecuzione alle sentenze, comunque, l’Agenzia delle Entrate dovrà individuare nuovi criteri di valutazione, aderenti alle prescrizioni del bando di concorso, e procedere alla rivalutazione dei titoli quantomeno per tutti i concorrenti inseriti in graduatoria, graduatoria che, dunque, è destinata a cambiare in modo significativo.

“Questo concorso- spiega alla Dire l’avvocato Agnese Casillo- bandito nel 2011 e già fortemente ridimensionato dalle decisioni della giustizia amministrativa, è stato svolto con modalità del tutto singolari. Basti al riguardo considerare che le prove orali, che avrebbero dovuto concludersi in sei mesi, sono durate oltre due anni e mezzo (con una battuta di arresto di soli quattro mesi a causa della pandemia) e ciò per la precisa scelta dell’Amministrazione di rinunciare alle cinque sottocommissioni che erano già state formate. In tale lungo lasso di tempo, i componenti della Commissione esaminatrice sono peraltro più volte mutati, con la conseguente ed intuibile disparità di valutazione che ne è discesa. Di contro, non sono invece state sostanzialmente modificate le domande poste ai concorrenti, a vantaggio di chi ha sostenuto la prova orale nell’ultima fase degli esami. Potrebbe non essere un caso che 26 concorrenti dei primi 100 in graduatoria hanno un cognome che inizia con l’ultima lettera esaminata (M). Inoltre, come rilevato dal Tar Lazio, un concorso per titoli ed esami è stato di fatto trasformato in un concorso per solo esame orale, con estrema dequotazione della rilevanza dei titoli. Le numerose anomalie segnalate con ricorsi presentati fin dal 2019 stanno ora emergendo a seguito della pubblicazione delle prime sentenze di accoglimento delle impugnazioni proposte”.

Dopo avere dato seguito alle sentenze, spetterà all’Agenzia delle Entrate assumere le decisioni conseguenti alla riformulazione della graduatoria, in particolare di fronte a una già avvenuta assunzione dei 175 risultati vincitori del concorso a luglio del 2021. Una situazione in divenire, visto anche che sono attualmente in corso altri 2 concorsi dirigenziali banditi dalla Agenzia delle Entrate per complessivi 160 posti (150 per le entrate e 10 per il territorio) e che con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri di luglio di quest’anno l’Agenzia delle Entrate è stata autorizzata ad assumere 45 dirigenti di seconda fascia, tramite scorrimento della graduatoria in essere; ad oggi la facoltà assunzionale non risulta esercitata e l’autorizzazione scadrà il 31 dicembre 2022. E’ possibile poi che altre amministrazioni abbiano attinto alla graduatoria assumendo alcuni concorrenti risultati idonei.

Insomma, il Tar ha rimesso in discussione il concorso e adesso, tra altri ricorsi, nuove sentenze in arrivo e un percorso che può portare fino al Consiglio di Stato, si dovrà attendere per capire come finirà veramente.

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