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Natale 2020, regole e eccezioni per gli spostamenti tra i Comuni e i rientri dall’estero

I limiti alla circolazione presenti nel dpcm del 3 dicembre

Pubblicato:09-12-2020 14:43
Ultimo aggiornamento:17-12-2020 20:43

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ROMA – Natale si avvicina e sale la tensione. Chi risiede in una regione o un comune diverso dalla propria famiglia inizia a calibrare le proprie vacanze in modo da non incorrere in sanzioni. Nel Dpcm del 3 dicembre è scritto chiaramente infatti che dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni. Su tutto il territorio nazionale resta sempre il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

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QUANDO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI

“Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti“, si legge sul sito del Consiglio dei ministri. “In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione”.

RIENTRI DALL’ESTERO

FINO AL 9 DICEMBRE

Coloro che fino al 9 dicembre entrano/rientrano in Italia da Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano) (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre devono comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici; segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

DAL 10 DICEMBRE

Dal 10 dicembre ai Paesi già menzionati, si aggiungono anche: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito di questi Paesi nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.  Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Sono previste inoltre limitazioni in caso di transito o soggiorno in Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay e tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.

DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Per quanto riguarda gli italiani che “si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena.  La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio”, si legge ancora. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono inoltre sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

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