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Negato legittimo impedimento per il figlio in ospedale, la denuncia: “Cambiare il Codice, non tutela le mamme”

Faccia a faccia alla Dire tra l'avvocata Ilaria Salamandra e il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto

Pubblicato:09-05-2023 16:21
Ultimo aggiornamento:09-05-2023 16:32

giustizia
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ROMA – Faccia a faccia alla Dire tra Ilaria Salamandra, l’avvocata penalista di Roma salita alla ribalta delle cronache dopo aver diffuso via social un video in cui denunciava il rigetto da parte del Tribunale della sua richiesta di legittimo impedimento per assistere il figlio di due anni ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

“Ho avuto la solidarietà e il sostegno concreto di tutte le istituzioni forensi più alte, non solo dal mio Consiglio territoriale, che ha deliberato una mozione in mio favore, ma da altre istituzioni forensi, come l’Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense, che si sono schierati a mia tutela con delle azioni che saranno intraprese a breve”, racconta l’avvocata.

“La notizia – prosegue – con mio sommo stupore è circolata anche negli ambienti giornalistici e tra le persone comuni e si è creato una sorta di movimento spontaneo a tutela non soltanto delle mamme ma di tutte le donne lavoratrici e, nel caso concreto, delle donne avvocato. Troppo spesso i nostri diritti di mamma, in qualità di genitori, vengono messi da parte e non solo dalla magistratura. Forse c’è anche un problema di sistema normativo che non tutela per nulla il diritto di famiglia all’interno dei nostri Codici di procedura penale”.


Salamandra spiega che “questo movimento spontaneo ha portato a redigere una proposta di legge per la modifica dell’articolo 420-ter del Codice di procedura penale, quello sul legittimo impedimento. Qualora quella norma fosse stata più tipizzata e avesse previsto delle casistiche di impedimento considerato legittimo per motivi famigliari, come nel mio caso, probabilmente la mia istanza sarebbe stata sottratta alla valutazione giudiziaria, quasi come fosse un processo nel processo, e sarebbe stata decisa invece da un giudice ma vincolato dai limiti normativi”. È la modifica dell’articolo 420-ter “che noi al momento stiamo chiedendo”, conclude l’avvocata.

CASO AVVOCATA SALAMANDRA, SISTO: È MANCATO IL BUON SENSO DEI GIUDICI

“Critico la decisione del Tribunale ma non ritengo si debba scrivere l’ennesima norma. Solidarietà massima all’avvocata però meno norme si scrivono meglio è. Qui serviva il buon senso nell’interpretazione del Codice“, dichiara alla Dire il Viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nel faccia a faccia con Salamandra. Sisto, avvocato penalista di lungo corso e docente universitario, oltre che parlamentare da sempre in prima linea nelle questioni giuridiche e di giustizia per Forza Italia, fa una premessa: “Se l’istanza” per lo spostamento dell’udienza “è stata posta in modo tempestivo o intempestivo questo non lo so, però la motivazione del rigetto da parte del giudice con la motivazione che il bimbo ‘poteva essere accompagnato dal papà’ mi sembra francamente una scelta non ortodossa“.

Sisto continua: “Da buon penalista, uno sguardo agli atti me lo sono dato. Ci sono dei link che sono stati messi a disposizione quindi io do un parere innanzitutto da operatore del diritto. Ci stiamo occupando dell’articolo 420-ter, una norma del Codice di procedura penale che in alcune parti è stata addirittura modificata dalla Cartabia e che recita: ‘Il giudice provvede a norma del comma 1, nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato’. Vediamo di analizzare questa norma – spiega Sisto – e capire se è stata bene o male interpretata e se comunque è una norma che comprende già in sé il caso di cui ci stiamo occupando. Qui è accaduto che un Tribunale, addirittura un organo collegiale composto da tre giudici di sesso femminile, si è riunito e sull’istanza di legittimo impedimento, perché l’avvocato era impegnata nell’assistenza di un bimbo di quasi due anni per un esame diagnostico sotto anestesia totale, ha respinto la richiesta definendola intempestiva e aggiungendo quell’espressione più delicata ‘il bambino anziché dalla mamma poteva essere accompagnato dal papà’. A mio avviso non c’è un problema di modifica normativa ma un problema di buon senso. Il quinto comma del 420-ter prevede espressamente il caso in cui l’assenza è dovuta ad ‘assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento’. E qui mi permetto una critica di merito. Siamo di fronte a una mamma che assiste un bambino di due anni e il buon senso deve comunque assistere le forme di interpretazione, anche perché quando il difensore formula una richiesta di differimento c’è la sospensione dei termini di prescrizione e non si crea un danno al processo. Con un pò di buon senso si capisce che c’è una mamma che ha la necessità di stare accanto a un bimbo in anestesia totale. Ecco qualche volta, anzichè scrivere norme, dovremmo scrivere il buon senso nella interpretazione delle norme”.

Il Viceministro ricorda che c’è addirittura l’articolo 178, lettera c, del Codice di procedura penale che sanziona con la nullità della sentenza la violazione del diritto di difesa. “Ora in questo caso – riflette – se il Tribunale ha sentito dei testimoni senza il difensore che ha chiesto un differimento, che legittimamente poteva ottenere dovendosi iscrivere come impedimento più che legittimo, si corre anche il rischio che il difensore vada ad eccepire al giudice dell’appello la nullità dell’intero dibattimento. Quindi qual è il guadagno che la giustizia avrà ottenuto sull’accelerazione di questo che tra l’altro non mi sembra che sia ‘il processo dei processi’?

Secondo Sisto, “occorre dare alla amministrazione della giustizia non solo un ruolo di correttezza ma di ‘correttezza intelligente‘, cioè di vicinanza anche alle esigenze delle parti del processo: imputato, avvocato, pm e parte civile. Una volta si parlava di ‘bonus pater familias’, quel senso di misura che consente a tutti di vivere serenamente il processo che è già un dramma”. Perchè, osserva l’esponente del Governo, “la legittimità dell’impedimento non si misura solo con il bilancino del farmacista, si misura anche con gli affetti, con l’assistenza, con certe necessità. Per questo il legislatore ha lasciato ampia discrezionalità al giudice, una discrezionalità per valutare se c’è il legittimo impedimento e non per ragionare con il centimetro o il millimetro”.

Sisto conclude: “Non vedo la necessità di una integrazione perché la norma ha già in sé la possibilità di essere correttamente interpretata. Sarebbe utile che questo caso possa fungere da baricentro per poter indirizzare l’interpretazione del quinto comma verso canoni di maggiore larghezza rispetto alle esigenze della difesa e dunque dell’imputato. Questa sofferenza della collega è certamente servita e ha certamente sollevato un problema importante: quello dell’assistenza ai minori nel corso di un processo penale ad opera della mamma avvocato, ma se fosse stato il papà non avrebbe fatto alcuna differenza”.

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