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Bimbo Ischia, appello a Mattarella e Meloni: “Fermate il prelevamento”

Il Comitato Madri e il Progetto Medusa ricordano la sentenza della Cassazione: "L'uso della forza è fuori dallo stato di diritto"

Pubblicato:30-11-2023 17:32
Ultimo aggiornamento:30-11-2023 17:32
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bambino pixabay
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ROMA – “La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo della madre di Ischia, ritenendolo inammissibile. La Corte non è quindi intervenuta nel merito della questione giudiziaria dopo aver sospeso il provvedimento di prelievo coattivo del bambino, di appena 8 anni da casa della madre, rimasto per due giorni sotto assedio delle FFOO. Ora la questione ritorna alla prima sezione del tribunale civile di Napoli, cioè nuovamente in carico a coloro che avevano decretato, ad ottobre scorso, che la polizia dovesse abbattere ‘ostacoli mobili e immobili’ per eseguire il provvedimento di prelievo del bambino. Ci rivolgiamo alle massime autorità di questo paese, al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Capo del Governo, Giorgia Meloni, alla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Eugenia Roccella, al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Presidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Femminicidio, Martina Semenzato, e chiediamo in nome dei bambini, delle donne, delle madri e delle associazioni, che ciascuno/a per il proprio ruolo, intervengano a fermare la possibile emissione di un ennesimo decreto di prelevamento coatto di un minore dalla madre che ha come unica colpa quella di avere osato denunciare nel tentativo di proteggere suo figlio. Tali prassi non sono degne di uno stato democratico soprattutto quando agite contro un bambino di otto anni che non si può difendere. Non ha senso, allora, indignarsi per i tanti femminicidi, stupri e violenze contro le donne, non ha senso invitare le donne a rivolgersi con fiducia alle Istituzioni per avere protezione/aiuto ad uscire dalla violenza fin dal primo segnale e poi, di contro, lasciar correre/far divenire prassi consolidate le violenze istituzionali contro le madri separate e i loro figli (fenomeno gravissimo, quella della vittimizzazione secondaria, già oggetto di approfondita analisi e conseguente relazione da parte della Commissione Femminicidio della XVIII legislatura – rif. Doc. XXII-bis n. 10 ‘Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale’). Chiediamo a tutti/e di sottoscrivere questo appello e di inviarlo ai destinatari citati e confidiamo/speriamo in una decisione, da parte delle autorità giudicanti, che tenga conto del supremo interesse del minore, della tutela della sua salute psico-fisica e del rispetto delle sue volontà”.

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Il Comitato madri contro la violenza istituzionale e il Progetto Medusa sottoscrivono un appello congiunto sul caso del piccolo di Ischia e sulla richiesta di aiuto lanciato da sua madre all’agenzia Dire affinchè il piccolo non sia strappato e portato in casa famiglia, come aveva deciso il Tribunale di primo grado prima che la sospensiva fermasse tutto. La mamma è stata considerata ‘ostativa’ e da qui si è avviato un procedimento che ricalca il noto iter dell’alienazione parentale di cui vengono accusate le donne che denunciano violenza e molestie nei tribunali, su loro stesso o sui loro figli.


Nella nota il Comitato Madri e il Progetto Medusa ricordano che questa è “una prassi su cui la nota Ordinanza della Cassazione n. 9691/2022 ebbe così a pronunciarsi: ‘la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto […] consistente nell’uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre […] non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto […]e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona[…]'” E ancora: “La richiesta di collocare il minore in casa-famiglia, peraltro, supera perfino le conclusioni della CTU e prescinde dall’avvio, prossimo, della fase istruttoria per la quale la difesa materna ha chiesto non solo che sia ascoltato il minore ma anche una serie di testimoni, fra cui specialisti che hanno seguito il bambino, affinché l’organo giudicante possa avere una piena e completa contezza del caso ai fini di una giusta decisione. La madre è accusata di ostacolo alla bigenitorialita da quando si è posta a difesa del bambino, che a sua volta aveva accusato il padre di abusi sessuali. Il bambino, peraltro, rifiuta di incontrare il padre di cui ha paura. Una madre che tutela e difende il figlio, che non vuole più vedere il padre, viene dunque ancora una volta e come orami triste prassi, incolpata da un tribunale di essere ostativa ed alienante (sul punto ancora Cass. Ord. Civ. 9691/22: ‘come affermato più volte da questa Corte, il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori’). Un bambino, portatore anche di una patologia sensibile allo stress si decide che venga strappato a quella madre, senza in alcun modo valutare il prezzo che pagherà in termini di salute e d’integrità psicofisica. Il trauma di una separazione forzosa e violenta dalla madre (a cui il bambino è legato e con cui desidera e chiede di restare) costituirà un danno certo e irreversibile”.

Il trauma che questo modus operandi potrebbe lasciare nel bambino è stato attenzionato anche in occasione del primo decreto dalle associazioni e dalla società civile: “Sul punto si cita anche la Cassazione n. 21425/22: ‘Invero, la Corte d’Appello, come anche il tribunale (per quanto è descritto del relativo provvedimento nel decreto oggi impugnato), ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sull’assetto cognitivo delle minori di una brusca e duratura sottrazione delle stesse dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione delle corrispondenti consuetudini di vita’. I bambini non si toccano, non si strappano alle madri che non hanno commesso alcun crimine e che si prendono adeguatamente cura di loro. I bambini non si possono costringere a frequentare genitori che rifiutano e di cui hanno paura. Sono tante ormai le sentenze che vanno in questa direzione. Qui invece, varie norme parrebbero essere state disattese, una su tutte l’ascolto del minore, che non c’è stato (‘in tema di affidamento dei figli minori nell’ambito del procedimento di divorzio, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio’ cit. Cass. Ord. 9691/2022) e la Convenzione di Istanbul. Parimenti giova riportare quanto asserito dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione nel dicembre 2021 nell’ambito di un altro procedimento ‘L’obiettivo di consentire l’accesso al genitore non convivente non potrà, dunque, mai legittimare l’azzeramento delle libertà fondamentali delle persone minori di età, garantite, anche per loro, dalla nostra Costituzione (…)'”, concludono il Comitato Madri e il Progetto Medusa. 

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