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LA SCHEDA | Premierato ‘all’italiana’ e norma anti-ribaltone, ecco il ddl Casellati

La legge entrerà in vigore definitivamente però soltanto se, nella seconda votazione, avrà la maggioranza dei due terzi dei componenti di entrambe le Camere

Pubblicato:03-11-2023 20:25
Ultimo aggiornamento:07-11-2023 18:56
Autore:

giorgia meloni
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ROMA – Primo passo formale per la riforma costituzionale che introduce in Italia l’elezione diretta del premier. Con il via libera all’unanimità da parte del Consiglio dei ministri, il Governo Meloni licenzia il testo del ddl targato Elisabetta Casellati, ministra per le riforme istituzionali, che reca il titolo: “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”. Il testo dovrà ora affrontare l’iter di revisione costituzionale in Parlamento con doppia lettura conforme da parte delle Camere e la maggioranza assoluta dei componenti come previsto dall’articolo 138. La legge entretà in vigore definitivamente però soltanto se, nella seconda votazione, avrà la maggioranza dei due terzi dei componenti di entrambe le Camere. Questo eviterà infatti il referendum popolare confermativo. Attualmente il centrodestra non ha questa maggioranza qualificata in Parlamento, per cui è molto probabile il quesito ai cittadini dopo il voto di Camera e Senato.

Oltre al premierato (“all’italiana”), il testo contiene una norma anti-ribaltone in caso di sfiducia del Parlamento al premier eletto: l’incarico dovrà essere dato a un parlamentare eletto nelle fila della coalizione che ha vinto le elezioni e ne porti avanti il programma. Una misura che di fatto blocca gli esecutivi tecnici, come quelli di Monti e Draghi. Vengono infine aboliti i senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica.

Il disegno di legge si compone di soli 5 articoli che ne modificano quattro della Costituzione: l’articolo 59, l’88, il 92 e il 94. Per ora non c’è un testo ufficiale reso pubblico, ma il contenuto è quello della bozza circolata nei giorni scorsi.
Ecco le norme della riforma Casellati.


ELEZIONE DIRETTA PREMIER E PREMIO MAGGIORANZA 55%

Elezione diretta del premier e premio di maggioranza del 55% che viene ‘costituziozionalizzato’ per garantire la governabilità. Toccherà poi definire la legge elettorale per via ordinaria. L’articolo 92 della Costituzione viene sostituito con questa formulazione: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”.

CAPO STATO NOMINA MINISTRI SU PROPOSTA PREMIER

Il potere di nomina dei ministri rimane in capo al Quirinale: “Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri”.

NON POTRÀ ESSERE SCIOLTA UNA SOLA CAMERA

Il presidente della Repubblica non potrà sciogliere una sola Camera. Il primo comma dell’articolo 88 della Costituzione attualmente recita “il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o una sola di esse”. Vengono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

LA NORMA ‘ANTIRIBALTONE’ CONTRO I GOVERNI TECNICI

La cosiddetta norma ‘antiribaltone’ viene introdotta per scongiurare la formazione di governi che rispecchiano maggioranze diverse rispetto a quella che ha appoggiato il premier eletto. Nel caso di premier dimissionario il capo dello Stato potrà assegnare un nuovo incarico solo allo stesso premier uscito vincitore dalle urne o a un parlamentare della maggioranza che ne attui il programma. Si modifica l’articolo 94 della Costituzione, aggiungendo un nuovo comma: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”

CON SFIDUCIA AL GOVERNO OBBLIGO SCIOGLIMENTO CAMERE

Se il Governo del premier eletto non ottiene la fiducia del Parlamento dopo il voto, il capo dello Stato deve procedere allo scioglimento delle Camere che quindi diventa un obbligo costituzionale e non una facoltà. Il terzo comma dell’articolo 94 della Costituzione è così sostituito: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

ADDIO AI SENATORI A VITA

Con una modifica all’articolo 59 della Costituzione (abrogazione del secondo comma), vengono aboliti i senatori a vita di nomina presidenziale. Resteranno di diritto senatori a vita solo gli ex presidenti della Repubblica. Nelle norme transitorie si specifica che i senatori a vita già nominati restano in carica.

L’ENTRATA IN VIGORE

L’articolo 5 del testo contiene una norma transitoria sull’entrata in vigore della riforma, che in pratica si completerà soltanto con una nuova legge elettorale e al primo scioglimento delle Camere. Se il Governo Meloni resterà in carica fino alla scadenza naturale se ne parlerà nel 2027. La norma transitoria recita: “La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere”.

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