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Vaticano contro ddl Zan, il costituzionalista: “Nessuna criticità, non mette in discussione la libertà religiosa”

Angelo Schillaci, docente di Diritto Comparato alla Sapienza di Roma, spiega qual è il perimetro costituzionale entro cui il ddl contro l'omotransfobia può agire e quali - se ce ne sono - i pericoli per la Chiesa

Pubblicato:24-06-2021 18:13
Ultimo aggiornamento:25-06-2021 08:22

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ROMA –  Il ddl Zan esce dal pantano in cui si trovava in commissione Giustizia al Senato per approdare in Aula. Per la calendarizzazione si dovrà attendere il voto degli stessi senatori, previsto per il 6 luglio. Intanto non si placano le polemiche intorno all’intervento della Santa Sede e alla richiesta di modifica del provvedimento. Richieste che hanno reso necessaria una presa di posizione del premier Mario Draghi a Palazzo Madama. Quest’ultimo, nelle sue “considerazioni ovvie”, ha ribadito la laicità dello Stato italiano e al contempo ha garantito il corretto iter legislativo che metterebbe al riparo la Chiesa Cattolica da eventuali violazioni del Concordato con lo Stato italiano. Ma qual è il perimetro costituzionale entro cui il ddl contro l’omotransfobia può agire e quali – se ce ne sono – i pericoli per la Chiesa? Lo abbiamo chiesto al professor Angelo Schillaci, docente di Diritto Comparato alla Sapienza di Roma e consulente dello steso Alessandro Zan nella stesura del disegno di legge.

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“L’intervento del premier Draghi- risponde- è stato assolutamente coerente con la Costituzione e con i principi fondamentali che governano il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose. Draghi stesso ha ricordato in Aula che si trattava di ovvietà, che il nostro è uno stato laico e non confessionale e che la laicità dello Stato non implica una neutralità rispetto al fenomeno religioso ma al contrario, un’apertura al pluralismo e alla diversità culturale. Draghi ha ribadito qualcosa che ci aspettavamo ribadisse e cioè che non sono ammissibili delle ingerenze così forti e in quella forma da parte di quello che nella sostanza è uno Stato estero, la Santa sede. Lo chiamo Stato estero, perché ha agito come tale. Le altre volte in cui si era in presenza di un conflitto fra la politica italiana e la Chiesa cattolica, infatti, quest’ultima ha portato avanti le proprie istanze attraverso il singolo prelato o la stessa CEI. Questa volta invece la Santa Sede ha fatto valere il suo ruolo di Stato estero firmatario di un accordo internazionale con lo Stato italiano, che è il concordato e gli accordi di Villa Madama”.

– lI ddl potrebbe presentare delle criticità tecniche o dei vizi di natura costituzionale?

“Il dossier del servizio studi del Senato pubblicato a inizio giugno- continua Schillaci- non ha rilevato alcuna criticità tecnica del ddl Zan e non solleva profili di illegittimità costituzionale, lo stesso vale per i controlli preventivi, di cui parlava ieri Draghi, fatti alla Camera. E lo stesso si può dire con il Concordato: il ddl Zan non mette assolutamente in discussione la libertà di religione e la libertà della Chiesa cattolica, delle sue articolazioni e delle sue associazioni di esprimere le proprie opinioni. Semplicemente applica a tutte le persone e a tutte le associazioni una regola molto semplice che è quella dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento. Si è liberi di manifestare il proprio pensiero ma non si è liberi di istigare all’odio e alla violenza e alla discriminazione verso altri. In altri termini, non si è liberi con il proprio pensiero di violare la dignità altrui, francamente non credo che questo sia è il caso della Chiesa o delle associazioni cattoliche anche se loro hanno manifestato questo tipo di timore”.

– Qual è in concreto il timore reale della Chiesa cattolica?

“Inizialmente si era parlato di un timore per l’autonomia delle scuole cattoliche riguardo un presunto obbligo di dover organizzare iniziative in occasione della giornata mondiale contro l’omotransfobia. In realtà leggendo la nota della Santa sede il timore sembra essere quello che la Chiesa non possa essere libera di annunciare il proprio messaggio rivelato in particolare per quel che riguarda la differenza tra i sessi. Ma io non posso che ribadire che la libertà di religione continuerà ad applicarsi tranquillamente nel nostro ordinamento, così come quella di pensiero. Se un catechista leggerà e commenterà con i canoni del catechismo della Chiesa cattolica che definiscono l’omosessualità peccato, disordine grave, e tutte le altre cose note, non sarà assolutamente perseguibile ai sensi del ddl Zan, perché starà esercitando la propria libertà di opinione religiosa e di insegnamento. Diverso è se, con le proprie parole, il catechista dovesse arrivare a creare il pericolo concreto di compimento di atti discriminatori violenti. Se il catechista dice, ‘la dottrina sostiene questo quindi voi quando uscite di qui picchiate il vostro compagno gay’ allora in quel caso è ovvio che ci troviamo di fronte a un discorso diverso, ma si tratta appunto di ovvietà”. 

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