(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 6 ott. - La Convenzione contro la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro, che ha avuto il primo via libera dalla Camera (il testo deve passare dal Senato per il via libera definitivo), fornisce una definizione molto ampia di molestia come comportamenti e pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici. Non solo l'abuso fisico quindi come violenza ma anche quello verbale, oltre allo stalking e al mobbing. In particolare, si fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere. La Convenzione, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), si propone infatti di tutelare tutti dalla violenza e dalle molestie sul lavoro, ma riconosce che le donne sono le piu' colpite.
La Convenzione tutela inoltre indipendentemente dal tipo di contratto. Garantisce cioe' ogni persona nel mondo del lavoro, a prescindere dal relativo status contrattuale, comprendendo, pertanto, anche i volontari e le volontarie, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro nonche' i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato.
In maniera speculare, la convenzione protegge anche i datori di lavoro e si applica a tutti i settori occupazionali sia privati che pubblici. Infine, essa riconosce che le violenze e le molestie possono verificarsi anche in luoghi diversi da quello di lavoro inteso in senso fisico, comprendendo, dunque, tutte le condotte che si verificano, ad esempio, durante viaggi di lavoro o eventi sociali, nonche' a seguito di comunicazioni di lavoro, anche per via telematica.
LA convenzione Oil prevede, altresi', un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere le misure atte a prevenire le condotte lesive, fino al piu' generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive che repressive.
In particolare, la Convenzione chiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva e di predisporre misure rimediali. Anche in tale contesto, essa dedica una particolare attenzione alle violenze e alle molestie basate sul genere. La Convenzione prevede anche obblighi particolarmente specifici nei confronti degli Stati parti, tra cui il conferimento di poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle pertinenti autorita' e l'attribuzione del potere di adottare, ove necessario, misure immediatamente esecutive.
La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che almeno due Stati membri dell'Oil l'avranno ratificata. Allo stato attuale, nessun Paese ha ancora proceduto alla ratifica. Il 22 gennaio scorso, proprio in considerazione dell'aumento esponenziale di fenomeni di violenza e molestie registrati in qualsiasi tipo di comparto occupazionale, la Commissione Europea ha esortato gli Stati Membri a ratificare al piu' presto la Convenzione OIL.
(Wel/ Dire)