Roma, 27 lug. - Dalle vaccinazioni effettuate, passando per le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, i verbali di pronto soccorso fino alle misure di privacy e molto altro ancora.
Saranno queste alcune delle numerose informazioni che saranno contenute nel Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e che sono previste da un decreto di Salute, Mef e Innovazione tecnologica su cui sarà necessario il parere delle Regioni e che già ha avuto via libera dal Garante della Privacy.
Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale: a) dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); b) referti c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico; f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; g) cartelle cliniche; h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 8 i) vaccinazioni; j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; k) taccuino personale dell'assistito, di cui all'articolo 5; l) dati delle tessere per i portatori di impianto; m) lettera di invito per screening.
Nel Fse troverà spazio il cosiddetto Profilo sanitario sintetico che è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
Inoltre, vi sarà anche il taccuino personale dell'assistito che rappresenta una sezione riservata del FSE all'interno della quale esclusivamente l'assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.
Altra novità riguarda l'accesso in emergenza ad una struttura sanitaria. In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato che non abbia espresso il consenso alla consultazione dei dati del proprio FSE, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonché gli esercenti le professioni sanitarie possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento, solo dopo averne verificato l'incapacità fisica o giuridica di esprimere il consenso, per il tempo strettamente necessario ad assicurare allo stesso le indispensabili cure e, in ogni caso, fino a quando l'interessato non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.
SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA ALIMENTAZIONE DEL FSE - Concorrono alla corretta alimentazione e all'aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all'assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati: a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative; b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali; c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.
CHI PUÒ ACCEDERE AL FSE 2.0 - Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell'assistito, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione e, in particolare: a) il MMG/PLS, per la durata dell'assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione; b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l'assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; c) l'infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; 16 d) il farmacista; e) il personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto.
L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.
I dati e i documenti presenti nel FSE sono sempre consultabili, oltre che dall'assistito, dai soggetti che li hanno prodotti.
Articolo tratto da quotidianosanita.it
(Sul tema è intervenuto anche il presidente Omceo Roma, Antonio Magi, leggi le sue dichiarazioni)
(Red)