Roma, 16 gen. - Sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 29-12-2022 è stato pubblicato il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale all'art. 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina) estende al quadriennio 2020-2023 la disciplina transitoria che prevedeva la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.
Il comma 5 in esame, mediante una modifica testuale all'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), estende di un anno - e pertanto al quadriennio 2020-2023 - il periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n. 3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.
Si ricorda che, ai sensi della disciplina prevista all'articolo 16-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.
Nell'ordinamento vigente l'ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-quater del D.Lgs. 502/1992): - la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private; - i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua; - per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
(Red)