Roma, 24 nov. - La FNOMCEO con la Comunicazione 231 del 24 Novembre ha trasmesso la nota con cui l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) segnala tra l'altro che le strutture sanitarie pubbliche o private, studi odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'articolo 48 del D.Lgs. 101/20, nelle more dell'emanazione dell'accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
L'esenzione dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall'articolo 48 del D.Lgs. 101/20, non riguarda, inoltre, gli obblighi di comunicazione della spedizione dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti dalla manipolazione di materie radioattive.
Si rileva, infatti, che il D.Lgs. 31/07/2020, numero 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, numero 117, prevede all'articolo 48, comma 4, che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII".
(Consulta la nota dell'Isin)
(Red)