Roma, 26 mar. - "La sentenza della Corte di Cassazione 8163/21, pubblicata il 23 marzo, ribadisce, una volta di piu', che il consenso informato e' fonte di responsabilita' professionale per il sanitario che lo raccoglie. E che un'informazione non corretta, incompleta ed omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termini di competenze, puo' generare due diversi tipi di danni: un danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche patrimoniali. È per questo che l'acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perche' suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente".
Parola di Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Che cosi' commenta la sentenza della Suprema Corte che, nell'attribuire l'onere probatorio al paziente, rileva tuttavia il consolidato orientamento per cui il diritto all'autodeterminazione si configura come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute. E ne individua il fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Inoltre, ribadisce che l'adeguata informazione al paziente rientra nella sfera della responsabilita' professionale del medico.
"La sentenza riafferma quanto gia' espresso precedentemente dalla Corte - spiega Anelli - La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, puo' causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonche' un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravita'), diverso dalla lesione del diritto alla salute".
"La Corte, in definitiva, ha ribadito la delicatezza e l'importanza del consenso informato quale atto medico che si correla all'unitarieta' del rapporto medico- paziente e che e' parte integrante dell'attivita' professionale a tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini - conclude Anelli - All'omissione informativa si deve dunque riconoscere una capacita' plurioffensiva, sia in termini di danno alla salute sia patrimoniale".
(Comunicati)