Roma, 13 mag. - "La peculiarita' implicita in un servizio nazionale, ma a gestione regionale, puo' essere risolta solo con un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: il suo esercizio inadeguato non solo comporta rischi di disomogeneita', ma puo' ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto anche nell'anno trascorso la Corte si e' piu' volte soffermata (sentenze 62, 72 e 130). Lo dice il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, nella relazione sugli indirizzi della giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2020 illustrata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato.
"Si deve poi constatare- aggiunge- che questo problema di fondo si e' riproposto anche nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, come la Corte ha chiarito nella recente sentenza numero 37 del 2021; una competenza che avrebbe dovuto garantire quella unitarieta' di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tutt'ora impone".
'TAGLI' NON POSSONO COMPRIMERE DIRITTI FONDAMENTALI - Un settore in cui le richieste di tutela di diritti "si manifestano con particolare intensita', ma che insieme esige un accurato bilanciamento, e' quello dei rapporti sociali: la forte pressione esistente al riguardo in tutte le societa' moderne deve confrontarsi con i limiti finanziari imposti dal principio dell'equilibrio 'tendenziale' di bilancio, che da quasi un decennio e' stato costituzionalizzato. È il caso delle prestazioni sanitarie" sottolinea ancora il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, nella relazione sugli indirizzi della giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2020 illustrata alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato.
La Corte, spiega il presidente, "ha tradizionalmente negato l'esistenza di un diritto 'illimitato' alla salute, proprio in considerazione delle incontrollabili ricadute finanziarie, affermando anche, tuttavia, che il valore di una sana gestione delle risorse non puo' spingersi sino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni, che in tal modo divengono oggetto di un diritto fondamentale. In particolare, con la sentenza n. 62 ha ribadito che, 'una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto (fondamentale) alle prestazioni sociali non puo' essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali [...]. È la garanzia dei dritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".
(Red)