Roma, 28 feb. - Il risarcimento per i corsi dei medici specializzandi dell'anno 1982-83 scatta soltanto per quelli iniziati dall'1 gennaio 1983. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 5509 del 26 febbraio.
IL FATTO Un medico, assieme ad altri colleghi che poi hanno abbandonato il riscorso per separazione processuale, ha chiamato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottolineando di aver conseguito la specializzazione post universitaria in chirurgia, riconosciuta dalla normativa Ue, seguendo il relativo corso dal 1982 e l'ottenimento del diploma il 28 ottobre 1987. Chiedeva la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla remunerazione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, come prevista dal Dlgs 8 agosto 1991 n. 257, "in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e infine 93/16, ovvero, in subordine, della stessa somma a titolorisarcitorio".
Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione, decisione confermata dalla Corte di Appello che negava la fondatezza del ricorso rilevando che nessun obbligo risarcitorio poteva spettare a chi aveva iniziato corsi di specializzazione anteriori a quelli per gli anni accademici 1983-1984, ossia anteriormente al 31 dicembre 1982, termine ultimo per il recepimento nazionale della normativa dell'Unione Europea.
LA SENTENZA Secondo la Corte di Cassazione, pero', il motivo di ricorso e' fondato: la (allora) Comunita' Europea nel 1975 "volle dettare norme uniformi per 'agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico', e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975".
La prima secondo la Cassazione stabili' l'obbligo per gli Stati membri di riconoscere l'efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l'esercizio della professione di medico. La seconda detto' i requisiti minimi necessari perche' il riconoscimento potesse avvenire, tra cui la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una 'formazione specializzata'.
L'una e l'altra direttiva vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio1982 che aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un "Allegato", contenente le "caratteristiche della formazione a tempo pieno (...) dei medicispecialisti" specificando all'art. 1, comma terzo, ultimo periodo, il principio per cui la formazione professionale "forma oggetto di una adeguata rimunerazione".
"Ne consegue - spiega la sentenza - che 'qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata', cosi' come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018".
La stessa sentenza ha precisato che per chi ha iniziato i corsi di specializzazione durante il 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dall'1 gennaio 1983 fino alla conclusione, "dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facolta' di dare o non dare attuazione alla direttiva".
La Corte di Giustizia - spiega la Cassazione - ha distinto tre categorie di specializzandi: - quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; - quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dall'1 gennaio 1983; - quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo l'1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso.
La Cassazione conclude che con riferimento ai corsi di specializzazione legati all'anno accademico 1982-1983, se secondo l'ordinamento dell'universita' fossero iniziati prima dell'1 gennaio 1983, "la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non puo' dar luogo ad alcun risarcimento. Il risarcimento spettera' dunque solo per il periodo decorrente dall'1 gennaio 1983 perche' l'inadempimento statuale si e' verificato solo da quella data. Ne deriva che l'importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte andra' riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi dall'1 gennaio 1983".
Nei casi in cui, invece, la durata del primo anno (espressione che non vuol dire anno solare) del corso sia iniziata a partire o dopo quella data, "l'importo competera' al contrario per intero, perche' tutta la relativa durata si e' svolta quando lo Stato erainadempiente".
Quindi la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte di appello "che, in altra composizione, provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di legittimita'".
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(Red)