Roma, 16 apr. - Nel Dl Semplificazioni approvato lo scorso dicembre vi e' una norma che prevede come fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l'assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
In attesa che venga siglato il nuovo ACN, le Regioni hanno pero' condiviso la necessita' di definire alcune regole anche la fine di consentire l'applicazione del decreto gia' a partire dalle pubblicazioni degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuita' assistenziale previste entro la fine di marzo 2019 e di quelle relative agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale previste entro la fine di aprile 2019.
In questo senso le Regioni hanno condiviso che: - i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale di cui all 'articolo 2 dell'ACN 21.06.2018 - ai sensi dell'art. 5, comma 4 (assistenza primaria), art.6, comma 2 (continuita' assistenziale), art.7, comma 4 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli ambiti territoriali e degli incarichi vacanti di cui all'art. 5, comma 1 (assistenza primaria), art.6, comma 1 (continuita' assistenziale), art.7, comma 1 (emergenza sanitaria territoriale) del vigente ACN, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di partecipazione alle assegnazioni (utilizzando i moduli allegati agli avvisi di pubblicazione), con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o piu' incarichi vacanti - qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 5, (assistenza primaria), art.6 (continuita' assistenziale), art. 7 (emergenza sanitaria territoriale), comprese le procedure di cui all'art.5, comma 17 (assistenza primaria) ed art.6, comma 15 (continuita' assistenziale), uno o piu' ambiti territoriali di assistenza primaria od incarichi di continuita' assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione presso la quale stanno frequentando il corso che, secondo quanto previsto dal punto precedente, hanno presentato domanda.
I medici di cui al punto precedente sono interpellati nel seguente ordine: - medici frequentanti la terza annualita' di frequenza del corso - medici frequentanti la seconda annualita' di frequenza del corso - medici frequentanti la prima annualita' di frequenza del corso In attuazione degli art.34, commi 9 e 12 (assistenza primaria), art.64, commi 7 e IO (continuita' assistenziale), art.92, commi 11 e 13 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, a parita' di annualita' di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri: minore eta' al conseguimento del diploma di laurea; voto di laurea; anzianita' di laurea, con priorita' di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria o nel territorio aziendale per gli incarichi di continuita' assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale.
Per quanto riguarda l'applicazione del comma 2 del Decreto, tutte le Regioni segnalano "la necessita' di un confronto urgente con il Ministero della Salute al fine di definire linee comuni di comportamento sia rispetto alla organizzazione del corso a tempo parziale che alla riduzione del massimale".
Articolo tratto da quotidianosanita.it (Red)