(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma, 10 feb. - In arrivo maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato la circolare indirizzata ai prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del decreto che recepisce la direttiva del 2014 dell'Unione europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri su lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. La circolare, nelle sue premesse, sottolinea che la finalita' delle nuove norme e' assicurare un elevato livello di protezione della salute.
Le principali novita' del Decreto: obblighi e divieti. Tra gli obblighi, c'e' quello di apporre sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua le cosiddette 'avvertenze combinate relative alla salute', composte da: avvertenza testuale, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo, al fine di dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco. I tabaccai non potranno vendere pacchetti da dieci sigarette e confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco, e alle case produttrici e' fatto divieto di utilizzare additivi che rendano piu' 'attrattivo' o 'piu' nocivo' il prodotto del tabacco, quali, ad esempio, la caffeina, le vitamine, i coloranti delle emissioni o anche gli additivi che facilitino l'inalazione o l'assorbimento di nicotina e che abbiano proprieta' cancerogene, mutageniche o tossiche sotto forma incombusta. E ancora, divieto di utilizzare 'aromi caratterizzanti' nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare, quali odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come frutta, spezie, erbe. Un altro divieto riguarda l'utilizzazione nell'etichettatura di elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore. Le disposizioni del decreto sono, in via generale, applicabili dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello comunitario per l'entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell'Unione Europea.
Per alcune disposizioni e' prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell'articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere dal 2 febbraio.
Ecco le novita' introdotte per la tutela dei minori in tema di consumo di tabacco.
- Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere. Non si potra' fumare nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli Irccs pediatrici, nonche' nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli Ircss. In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie, con un aumento del 10% dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La violazione del divieto di fumo puo' essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l'accertamento e la contestazione dell'infrazione. La disposizione si aggiunge all'analogo divieto di fumo previsto per le aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.
- Divieto di fumo in auto. L'articolo 24 del decreto estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
La disposizione vuole tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo. In particolare, si intende evitare che il minore o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto come un autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che e' stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).
Anche questo caso, alla violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie della legge deol 1975 e modificate dalla legge finanziaria del 2005, che ha previsto un aumento del 10% dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
L'accertamento della violazione del divieto puo' essere effettuato dalla polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. La circolare ricorda che e' gia' previsto il divieto di fumare negli autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.
- Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco. il decreto, ribadendo il generale divieto di fumo per i minori di diciotto anni, introduce il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonche' di prodotti del tabacco di nuova generazione. Il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina era, in passato, disciplinato da ordinanze contingibili e urgenti. C'e' anche un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni questo tipo di prodotti, e l'obbligo per l'esercente di chiedere l'esibizione di un documento di identita' a chi non e' manifestatamente maggiorenne. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro 3.000 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso piu' di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.
Anche in questo caso, competenti a rilevare tale violazione sono la polizia amministrativa locale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell'eta' dell'acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
(Wel/ Dire)