(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 10 giu. - Il Metodo Stamina "non può annettersi alcuna validità scientifica" e sono emersi "una serie di rischi" collegati alla "attività di estrazione e re-inoculazione delle cellule staminali poste in essere fuori dalle dovute precauzioni e al di fuori delle procedure richieste dalla legge". Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni sul 'no' a questa 'cura'. Ad avviso dei supremi giudici, lo stop a questa 'cura' su input delle indagini della Procura di Torino si basa su considerazioni "puntuali e coerenti".
FOCUS Metodo Stamina. Il trattamento Stamina costituisce "medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica" scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perché, lo scorso 21 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso del patron di Stamina, Davide Vannoni, confermando in questo modo che le cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia non possono essere dissequestrate. Respinti anche i tredici ricorsi di altrettanti familiari di malati che si erano sottoposti alle infusioni.
"L'unico protocollo presentato da Stamina Foundation non è supportato da dati scientifici;è privo di riferimenti a procedure scientifiche validate o a pubblicazioni scientifiche e in esso le metodiche non sono dettagliate" scrive ancora la Cassazione convalidando il sequestro del pm Raffaele Guariniello del materiale per le infusioni. "In tutta la documentazione prodotta da Vannoni la preparazione e la caratterizzazione delle proprietà delle cellule staminali" non è "definita nè documentata adeguatamente".
In particolare, la Sesta sezione penale (sentenza 24243) ha sentito il dovere di rilevare che "risulta abbondantemente dagli accertamenti in fatto e dall'acquisizione dei numerosi pareri tecnici sia dei consulenti del pm sia di personalità scientifiche - pareri per nulla inficiati dalle affermazioni di efficacia - che il cosiddetto trattamento Stamina costituisca un medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sè integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli art. 443 e 445 c.p. che fondano il 'proprium' del provvedimento di sequestro preventivo".
Un medicinale imperfetto. In particolare, il relatore Orlando Villoni (presidente del collegio Francesco Ippolito) chiarisce che "secondo la ricostruzione, oltre modo esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed europea applicabile operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche o secondo i precetti della tecnica farmaceutica, la cui somministrazione è considerata pericolosa dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche dall'assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il pericolo non è requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale".
Locus commissi delicti. La Cassazione, inoltre, fa notare che "il Tribunale del Riesame ha correttamente rilevato che il 'locus commissi delicti' del più grave tra i reati contestati a tutti gli imputati deve essere individuato in Torino, atteso che è in tale luogo che la contestata associazione per delinquere ha iniziato concretamente ad operare ed è stata diretta dal Vannoni, dominus e regista dell'intera vicenda legata al cosiddetto metodo Stamina".
Caratteristiche cellule non documentate. "L'unico protocollo presentato da Stamina Foundation non è supportato da dati scientifici;è privo di riferimenti a procedure scientifiche validate o a pubblicazioni scientifiche e in esso le metodiche non sono dettagliate" scrive ancora la Cassazione convalidando il sequestro del pm Raffaele Guariniello del materiale per le infusioni. "In tutta la documentazione prodotta da Vannoni la preparazione e la caratterizzazione delle proprietà delle cellule staminali" non è "definita nè documentata adeguatamente".
Nessuna condanna per medici obbligati a infusioni. Sono scriminati - in base all'art.51 del codice penale - i medici che "in adempimento del dovere di dare esecuzione alla pronuncia del giudice civile" hanno somministrato la 'cura' Stamina. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni sulle infusioni del guru Davide Vannoni aggiungendo che i camici bianchi 'costretti' a fornire questa 'terapie', adeguandosi ai provvedimenti della magistratura civile, non avranno conseguenze penali nel caso in cui le infusioni si rivelino "pregiudizievoli per la salute del paziente".
Su 25% pazienti eventi avversi, 14% gravi. Numerosi pazienti hanno denunciato assenza di benefici (ANSA) - ROMA, 5 GIU - In circa il 25% dei pazienti che si sono sottoposti al 'metodo' Stamina, e di cui è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio, si sono presentati "eventi avversi, nel 14% dei casi anche gravi" sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che mettono al bando le infusioni del 'guru' Davide Vannoni. "D'altronde, è stato riscontrato che numerosi pazienti - prosegue l'alta Corte - hanno denunciato l'assenza di effetti benefici e, in taluni casi, il peggioramento delle condizioni di salute".
Articolo tratto da "Repubblica.it" (Wel/Dire)