BIOTESTAMENTO. VIA LIBERA ALL'ARTICOLO 1: NO ALL'EUTANASIA
SI' ALLA CAMERA DA PDL, LEGA E UDC. CONTRARI PD, IDV E FLI
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 7 lug. - L'aula della Camera ha
approvato, con 277 si', 224 no e 16 astenuti, l'articolo 1 del
disegno di legge sul testamento biologico, quello che esplicita
il "divieto di qualunque forma di eutanasia". L'ok e' arrivato, a
scrutinio segreto, con i voti a favore di Pdl, Lega, Udc. Hanno
detto 'no' Pd (compresa la componente dei Radicali), Idv, Fli.
L'articolo 1 e' quello che reca il titolo 'Tutela della vita e
della salute'. Il testo, tra le altre cose "riconosce e tutela la
vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito
anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui
la persona non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino
alla morte accertata nei modi di legge". E poi vieta "ai sensi
degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio,
considerando l'attivita' medica e quella di assistenza alle
persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della
salute nonche' all'alleviamento della sofferenza". Ora l'aula
passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2, quello sul
consenso informato. Tutte le proposte emendamentive, anche su
quest'altro punto, saranno secretabili.
L'articolo 1 del ddl sul testamento biologico, approvato
dall'aula della Camera, prevede inoltre le seguenti previsioni:
"Impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui
trattamenti sanitari piu' appropriati" e "sul divieto di
qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria
l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista
peculiare valore proprio nella fase di fine vita".
Si riconosce che "nessun trattamento sanitario puo' essere
attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato"
fermo "il principio per cui la salute deve essere tutelata come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita' e nessuno puo' essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i
limiti imposti dal rispetto della persona umana".
L'articolo 1, ancora, "garantisce che in casi di pazienti in
stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come
imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari
non proporzionati (nel testo Senato era specificato anche 'non
efficaci o non tecnicamente adeguati'. ndr.) rispetto alle
condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura" (Qui
la modifica e' arrivata con un emendamento Udc).
Infine si garantiscono "politiche sociali ed economiche volte
alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti
incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani,
stranieri o apolidi, e della loro famiglia". I pazienti "hanno
diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro
il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure
palliative, ai sensi della normativa vigente in materia".
(Wel/ Dire)
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