(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 30 set. - Dopo la definizione
dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
evidenziati nel primo articolo della legge approvata in via
definitiva al Senato, nel secondo punto del testo vengono
evidenziate le finalita' che si prefigge la norma. Fra esse, la
promozione del successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata
che promuova lo sviluppo delle potenzialita' anche attraverso la
preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori
nei confronti delle problematiche legate ai Dsa.
Durante il percorso formativo (articolo 4) anche i docenti
dovranno possedere un'adeguata preparazione didattica,
metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative
ai Dsa. Altro aspetto e' quello che riguarda la diagnosi
(articolo 3) che dovra' essere effettuata nell'ambito dei
trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente e sara' comunicata dalla
famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni
nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono
prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le
misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una
didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di
strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della
qualita' dei concetti da apprendere. È previsto pure per
l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.
Secondo la legge sulla dislessia approvata dal Senato in via
definitiva, agli studenti con DSA sono inoltre garantite, durante
il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche
per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione
all'universita' nonche' gli esami universitari. Misure anche per
i familiari (articolo 6) che potranno usufruire di orari di
lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a
quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un
decreto del ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il ministro della Salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi.
All'articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome
che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni
della legge stessa.
(WEl/ Dire)