IL COMPAGNO È IN LUSSEMBURGO: "NON È SPOSATA". L'UE LE DÀ RAGIONE
(DIRE - Notiziario Sanita') Bologna, 20 apr. - Voleva partorire
all'estero, in Lussemburgo, vicino al suo compagno, ma l'Ausl di
Rimini le ha negato il modello E112, l'autorizzazione necessaria
per usufruire di assistenza diretta. Decisione pero' che viene
bocciata dalla Commissione europea che da' ragione alla donna e
al suo convivente. La storia e' quella di un cittadino italiano
che per ottenere giustizia si e' rivolto al difensore civico
regionale, Daniele Lugli, il quale a sua volta ha scritto nel
luglio scorso alla Commissione europea. L'uomo vive per motivi di
lavoro in Lussemburgo e aveva contattato la propria cassa
malattia lussemburghese, riporta la relazione del difensore
civico, "la quale aveva confermato la disponibilita' al rimborso
delle spese" per il parto della propria convivente more uxorio,
"previo rilascio del modello E112 da parte dell'ente sanitario di
competenza, l'Asl di Rimini dove la signora ha la residenza".
Le autorita' italiane pero' hanno giustificato il rifiuto
"adducendo il fatto che l'interessata non ha contratto
matrimonio" con l'uomo. Tale rifiuto si basa su una circolare del
ministero della Sanita' del '96 dove non e' previsto il rilascio
del modello E112 per convivenze more uxorio. Ora, il regolamento
comunitario del '71 dice che "le cure mediche programmate
all'estero sono soggette all'autorizzazione preventiva delle
autorita' competenti, che sono libere di convalidare o meno la
richiesta di ottenere assistenza in un altro stato membro". E fin
qui, tutto in regola.
Ma la Commissione europea ritiene che nel caso specifico il
rifiuto costituisce "un ostacolo al diritto delle persone di
circolare liberamente all'interno dell'Unione europea ai sensi
degli articoli 18 e 39 del trattato Ce". Una normativa nazionale
che svantaggia taluni cittadini nazionali "per il solo fatto di
aver esercitato il diritto di trasferirsi in un altro Stato
membro rappresenta una restrizione alle liberta' riconosciute a
tutti i cittadini dell'Unione dall'articolo 18 trattato Ce". E
una "normativa nazionale che impone una siffatta restrizione
all'esercizio di liberto' da parte dei cittadini nazionali puo'
essere giustificata, con riferimento al diritto comunitario, solo
se e' basata su considerazioni oggettive di interesse generale".
La Commissione, pero', ritiene che il rifiuto delle autorita'
italiane "non sia giustificato da considerazioni oggettive e non
sia adeguatamente commisurato". Inoltre, l'assistenza connessa
alla gravidanza e al parto a cittadine "che desiderano partorire
nello Stato membro di origine o nello Stato membro di residenza
del marito o del convivente" deve essere considerata "assistenza
sanitaria necessaria", coperta dunque "dalla tessera europea di
assicurazione malattia".
In conclusione, "la Commissione e' dell'avviso che il rifiuto
delle autorita' italiane di rilasciare il modulo E112 alla
convivente more uxorio del signor P. per partorire nello Stato
membro nel quale quest'ultimo risiede per il solo motivo che non
e' stato contratto matrimonio costituisca un ostacolo alla libera
circolazione delle persone".
(Wel/ Dire)