VIETATI STOP A NUTRIZIONE, ALIMENTAZIONE ED EUTANASIA.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 28 ott. - Divieto assoluto di
sospendere alimentazione e idratazione artificiali. Dichiarazioni
anticipate di trattamento (della durata di 5 anni) sui
trattamenti sanitari che si vogliono o meno in caso di
incapacita' di intendere e di volere. Possibilita' per i medici
di decidere in scienza e coscienza se rispettare le volonta'
indicate dal paziente. Sono alcuni dei punti salienti del ddl
Calabro' sul testamento biologico approvato a marzo al Senato e
da cui riparte la discussione alla Camera. Ecco i dettagli del
provvedimento.
DAT RACCOLTE IN REGISTRO - Nelle dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat) si potra' esprimere il proprio orientamento in
merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale
futura perdita della capacita' di intendere e di volere. Si
potra' nominare un fiduciario che dovra' confrontarsi con i
medici. Le Dat dureranno 5 anni, saranno redatte, da chi e'
maggiorenne, davanti al medico di base e raccolte in un archivio
unico nazionale informatico presso il ministero della Salute.
DAT LIMITATE E NON VINCOLANTI - Le dat saranno valide solo per i
casi tipo Eluana. Le volonta' scritte assumeranno rilievo solo
per i pazienti in stato vegetativo. La valutazione dello stato
clinico sara' fatta da un collegio medico formato da un medico
legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il
medico curante e il medico specialista della patologia. Il
collegio, ad eccezione del medico curante, sara' nominato dalla
direzione sanitaria della struttura di ricovero. Le Dat non
saranno vincolanti per il medico che decide in scienza e
coscienza, sentito il fiduciario, e in applicazione del principio
dell'inviolabita' della vita e della tutela della salute.
NIENTE STOP NUTRIZIONE, CARCERE PER CHI STACCA SPINA -
Alimentazione e idratazione, in quanto sostegno vitale, non
potranno diventare oggetto di Dat e quindi non saranno sospese.
La legge garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti
straordinari non proporzionati, non efficaci e non tecnicamente
adeguati rispetto alle condizioni del paziente. Ma e' vietata
ogni forma di eutanasia e di assistenza o di aiuto al suicidio. I
medici che contravverranno a queste disposizioni commetteranno i
reati di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione al
suicidio, rischiando il carcere. In pratica saranno sanzionabili
penalmente tutti gli operatori sanitari che renderanno possibile
il 'distacco' di un sondino o un respiratore.
CONSENSO INFORMATO E MINORI - Ogni trattamento sanitario e'
attivato previo consenso informato firmato dal paziente che puo'
sempre revocarlo. In caso di interdetto il consenso e'
sottoscritto dal tutore, in caso di inabilitato o di minore
emancipato e' sottoscritto congiuntamente dal soggetto
interessato e dal curatore. In caso di minore il consenso e'
espresso o rifiutato dai genitori o da chi ne ha la patria
potesta', ma solo dopo aver attentamente ascoltato i desideri e
le richieste del minore.
RUOLO DEL FIDUCIARIO E MEDICO - Il fiduciario, se nominato, e'
l'unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il
medico con il quale valutera' le migliori terapie per il soggetto
in stato vegetativo. Vigilera' anche affinche' nessuno attui
tentativi di eutanasia attiva o passiva. Il medico non potra'
prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la
morte del paziente. In caso di controversia tra medico e
fiduciario decidera' il collegio nominato dalla struttura
sanitaria, il cui parere non sara' comunque vincolante per il
medico che non e' tenuto a attuare prestazioni contrarie alla sue
convinzioni di carattere scientifico e ideologico.
ASSISTENZA A DOMICILIO PER STATI VEGETATIVI - Le Regioni dovranno
assicurare assistenza domiciliare per i malati in stato
vegetativo permanente attenendosi alle linee guida indicate del
ministero della Salute.
29 ottobre 2009
(Wel/ Dire)