(DIRE-Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 27 set. - L'aula della Camera ha approvato il ddl per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con 242 si', 73 no e 48 astenuti. Dopo le modifiche apportate al testo a Montecitorio, il provvedimento torna al Senato. La proposta di legge, dopo aver fornito all'art. 1 la definizione di bullismo, cyberbullismo e di gestore del sito Internet, prevede - in riferimento al bullismo informatico - la possibilita' per chiunque (anche minore ultraquattordicenne, genitore o esercente la responsabilita' sul minore) di chiedere al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica), l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco delle comunicazioni che lo riguardano e dei contenuti specifici che costituiscono cyberbullismo), previa conservazione dei dati originali. In caso di inazione del gestore, e', comunque, prevista una tutela rafforzata dei diritti delle vittime, in quanto il Garante per la protezione dei dati personali - che controlla l'effettiva adozione delle misure (entro 24 ore) - in caso di verifica negativa, vi provvede direttamente.
Ecco, in pillole, il contenuto della proposta di legge sul cyberbullismo approvata alla Camera.
IDENTIKIT DEL BULLO. Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo. Bullismo e' l'aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il bullismo telematico.
OSCURAMENTO DEL WEB. Chi e' vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) puo' chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato puo' rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L'oscuramento puo' essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web. Dalla definizione di gestore, che e' il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
DOCENTI ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA. In ogni istituto tra i professori sara' individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spettera' informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Piu' in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti e' demandata l'educazione alla legalita' e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
STRETTA SULLO STALKING TELEMATICO. Viene rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sara' ora punito con la reclusione da uno a sei anni e analoga pena varra' se il reato e' commesso con scambio di identita', divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc.
AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE. In presenza di reati non procedibili d'ufficio (a condizione che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto gia' e' previsto per lo stalking, potra' essere formalmente ammonito dal questore che lo invitera' a non ripetere gli atti vessatori. Qualora l'ammonimento cada a vuoto, la pena viene aumentata. Se l'ammonito e' minorenne, il questore lo convochera' insieme a un genitore.
PIANO D'AZIONE E MONITORAGGIO. Presso la presidenza del Consiglio verra' istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
(Wel/ Dire)