Roma, 7 mag. - In caso di cure all'estero dovute a danni causati in Italia, alla Asl di competenza dell'assistito per la Cassazione spetta il pagamento globale sia in termini di risarcimento del danno che degli oneri per le cure conseguenti, anche se effettuate fuori dall'Italia. Il caso riguarda una bambina residente in Italia ma nata negli Usa alla quale sono state erogate cure specifiche negli Stati Uniti per una grave patologia riscontrata alla nascita, la cui responsabilita' va pero' fatta risalire ai sanitari italiani che avevano seguito la madre in gravidanza.
IL FATTO La Corte d'Appello aveva riconosciuto ai genitori di una bambina nata negli Stati Uniti il risarcimento per il parto e le cure mediche anche oltre quelle normalmente rimborsate, perche' ritenute necessarie al proseguimento della terapia della bambina, ma Asl e Regioni hanno opposto ulteriore riscorso alla prosecuzione del risarcimento per danno per responsabilita' medico-sanitaria che i genitori avevano richiesto nei confronti dell'Asl di appartenenza e dei medici ritenuti responsabili della gravissima patologia di cui la bambina era risultata affetta al momento del parto.
In Cassazione, sia l'azienda sanitaria che la Regione hanno ritenuto errata l'interpretazione del giudice del contenuto della transazione che, avendo regolamentato tra le parti l'onere economico della prestazione sanitaria dovuta dall'ente pubblico a seguito del danno, avrebbe dovuto essere valutata anche per il diritto al rimborso delle spese mediche successivamente sostenute all'estero.
L'ORDINANZA Secondo la Cassazione i motivi del ricorso sono inammissibili perche' "... da un lato si deducono violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale senza che la Corte di merito abbia operato alcuna operazione interpretativa della volonta' negoziale transattiva, dall'altro, pretendendo di illustrare l'ambito del negozio transattivo, non si specificano, al fine di incrinare la decisiva proposizione della Corte di merito in ordine all'estraneita' del negozio transattivo al giudizio in corso e conformemente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimita', tempi e modi di produzione in giudizio dell'atto transattivo del quale neanche viene trascritto o riassunto il contenuto nel ricorso, nel rispetto dell'art. 366, n.6 cod.proc.civ".
In sostanza secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha dato atto della clausola di rinuncia dei genitori della minore a ogni altra pretesa derivante dall'evento dannoso e rimarcato il comportamento colposo dei sanitari. In realta' questa scelta e' solo marginale al fulcro della decisione perche' la questione vera (rinunciabilita' dei genitori della minore al sistema di assistenza sanitaria) e' tutta nel rilievo per cui la rinuncia non compete al cittadino in ragione della responsabilita' delle strutture preposte.
Questo perche', sottolinea la Cassazione, il sistema sanitario assiste la persona in ragione del diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione e la legge lo assegna a ogni cittadino, e non cittadino, che abbia titolo di residenza nello Stato, che ne abbia bisogno.
Secondo la Cassazione poi, la Corte di Appello "ha inoltre rimarcato che il diritto all'assistenza sanitaria della minore, quand'anche le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilita' della struttura sanitaria, sussisterebbe se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l'avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l'intervento assistenziale e che, benche' il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalita', benche' si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario".
E non ha valore neppure la contestata prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione delle cure nel centro di specializzazione richiesto: la Corte di Appello - si legge nell'ordinanza della Cassazione - ha precisato "non essere in contestazione che la terapia avrebbe comportato due cicli secondo l'unico programma inizialmente validato dal Centro Regionale di Riferimento e che l'azienda sanitaria non aveva specificamente contestato le sostanziali differenze fra le terapie (italiana e statunitense), illustrate dai ricorrenti in primo grado ed asseverate dai sanitari coinvolti, e tale proposizione non e' stata fatto oggetto di censure e confutazione con il doveroso rinvio al tenore degli atti difensivi nei gradi di merito".
La Cassazione sottolinea, appoggiando le scelte della Corte d'Appello e respingendo il ricorso di Asl e Regioni che "la seconda determinazione dell'azienda sanitaria (circa il secondo ciclo di cure di cui la bambina necessitava, ndr.), di segno opposto alla prima, e' stata determinata non gia' da una diversa valutazione delle condizioni legittimanti la terapia estera, bensi' dalla convinzione che il rimborso fosse comunque precluso dagli effetti della transazione intervenuta fra le parti" ne' "rispetto alla prima determinazione e' stata dedotta alcuna circostanza nuova, tale da modificare il quadro delle astratte possibilita' di fruire delle cure in Italia".
In pratica gia' la Corte d'Appello, a cui la Cassazione da' ragione, ha stabilito che il diritto all'assistenza sanitaria della minore, anche se le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilita' della struttura sanitaria, sarebbe valido "se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l'avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l'intervento assistenziale".
Nonostante il rimborso abbia la funzione risarcitoria delle spese sostenute, conclude la Cassazione, "l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalita', benche' si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario".
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(Red)