Roma, 24 apr. - "D'ora in poi, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potra' disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potra' concedergli, anche quando la pena residua e' superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria", o "in deroga", cosi' come gia' accade per le gravi malattie di tipo fisico.
In particolare, il giudice dovra' valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalita' che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovra' quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosita', le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell'istituto penitenziario, la necessita' di salvaguardare la sicurezza collettiva". È quanto si legge nella sentenza n. 99 (relatrice Marta Cartabia) depositata nei giorni scorsi, con cui la Corte costituzionale risolve il dubbio di costituzionalita' sollevato dalla Cassazione.
Secondo la Corte costituzionale, "la mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, e' colpito da una grave malattia mentale, anziche' fisica, crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza cosi' grave che, cumulata con l'ordinaria afflittivita' della privazione della liberta', determina un sovrappiu' di pena contrario al senso di umanita' e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto. Percio' la Corte ha accolto la questione sollevata dalla Cassazione e anche il "rimedio" dalla stessa individuato, vale a dire l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria", o "in deroga" (articolo 47 ter, comma 1 ter, dell'Ordinamento penitenziario), che e' in grado di soddisfare tutti gli interessi e i valori in gioco".
"La sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per se' a tutti i detenuti - si legge nella sentenza - si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate". Al giudice spettera' verificare se il detenuto, invece che rimanere in carcere, debba essere trasferito all'esterno, "fermo restando che cio' non puo' accadere se il giudice ritiene prevalenti nel singolo caso le esigenze della sicurezza pubblica".
(Red)