(DIRE) Roma, 15 giu. - A due mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2018 (G.U. del 5.3.2018) da parte del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economa con il quale sono state chiarite le 15 categorie di lavoratori, che svolgono una attivita' definita "gravosa", ad avere diritto all'APE sociale e alla pensione anticipata, occorre, da parte del nuovo Governo inserire gli operatori laureati in medicina e chirurgia che svolgono la loro attivita' con analogo impegno dei loro colleghi gia' individuati nel decreto appartenenti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con attivita' organizzata in turni, soprattutto nel rispetto dei principi relativi ai diritti, all'uguaglianza e alla non discriminazione indicati, tra l'altro, nella Raccomandazione 205 del maggio 2017 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro su "Occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza". Lo scrive Domenico Della Porta, Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali Universita' degli Studi Salerno.
Alla luce di tale provvedimento per identificare la cd gravosita' di una determinata attivita', si ricorre alla appartenenza o meno all'elenco pubblicato il 26 febbraio scorso, tralasciando gli elenchi dei "lavori gravosi" (legge 232/2016) e quello dei "lavori usuranti" (d.lgs. 67/2011), generati dalle varie normative promulgate negli anni e collegate all'anticipazione della pensione. Non e' stato considerato che il riconoscimento di un danno conseguente ad una determinata attivita' lavorativa avviene anche attraverso la funzione della sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente ed e' indipendente dall'elenco in cui e' inclusa la medesima attivita' lavorativa.
Tutti i lavoratori della sanita' oltre agli specifici rischi del comparto, compreso il "lavoro a turni" sono esposti, come si e' registrato ultimamente anche a quello "aggressioni e violenze" per cui e' ancora piu' evidente la "gravosita'" della loro attivita', ha detto Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO.
Ecco perche' per questa categoria vanno valutate, infatti, non solo le caratteristiche fisiche e psicologiche del prestatore d'opera, ma anche il fattore eta', per una questione di sicurezza ed incolumita'. Accanto ai rischi tradizionali (fisici, chimici e biologici) va considerato il rischio organizzazione del lavoro.
In esso infatti sono compresi fattori condizionati dai processi di lavoro quali lavoro in turni, lavoro in continuo, lavoro notturno, sistemi efficaci di gestione e accordi per la pianificazione, il monitoraggio e il controllo degli aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza, la manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza, gli accordi adeguati per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza, il rapporto con i pazienti e l'utenza.
Tutte queste situazioni se non analizzate con attenzione possono creare una condizione lavorativa responsabile di una serie di disturbi anche di tipo psicologico che rendono conflittuale le relazioni. Un altro aspetto dell'organizzazione del lavoro e' quello relativo alla gestione dei rapporti interpersonali e gerarchici, la cui mancata soluzione puo' essere causa oltre che di sindromi da disadattamento con somatizzazioni a livello di diversi organi e apparati, anche del fenomeno dell'assenteismo.
L'assenza di corrette prescrizioni organizzative che possono, ad esempio, avere contenuto sia di tipo semplicemente tecnico che ergonomico e igienistico puo' essere causa di nocivita'. Si deve pero' tener presente che cio' puo' non essere dovuto a negligenza o impreparazione, ma alla reale mancanza di adeguate conoscenze che potranno essere acquisite in futuro anche sulla base di esperienze precedenti.
La normativa vigente mira ad un giudizio di idoneita' specifica alla mansione lavorativa, vale a dire finalizzato alla entita' e alle modalita' di un determinato lavoro: un individuo e' idoneo a quel lavoro quando e' in grado di eseguirlo con sufficiente rendimento, senza fenomeni di fatica, anzi con rapida capacita' di ristoro, cioe' di ritorno alle sue condizioni di riposo. Un lavoratore puo' essere idoneo ad un tipo di lavoro e non ad un altro, anche di pari gravosita', ma in differenti condizioni, per esempio ambientali. In realta' la idoneita' non e' toti- o polivalente, ma monovalente, ossia si riferisce alle singole particolari attivita'.
Le condizioni fisiche o psicologiche di idoneita' di un soggetto esprimono un concetto qualitativo in rapporto alla capacita' di adattamento dei singoli apparati organici dell'individuo per un determinato periodo di tempo ad un lavoro la cui entita' e gravosita' devono essere correlate alla capacita' lavorativa.
Dal momento che per la esecuzione di varie prestazioni possono essere richieste in vario grado la forza muscolare, l'abilita' o destrezza, la resistenza, il possesso di un equilibrio mentale ed emotivo, e la propensione alla formazione, si ritiene che anche altre attivita' lavorative non comprese negli elenchi potrebbero essere riconosciute gravose e usuranti.
(Wel/ Dire)