Roma, 6 apr. - Se proprio si deve anticipare il tirocinio (pratico, ora destinato a diventare "pratico-valutativo"), il Consiglio di Stato suggerisce al Miur di qualificare ulteriormente e, dove possibile, di allungare il tirocinio ante lauream, in considerazione dell'importanza dell'attivita' clinico-pratica per la formazione del futuro medico.
Il parere del Consiglio di Stato - favorevole con le osservazioni fatte e le prescrizioniche riguardano l'articolo 4 (vedi in fondo) - allo Schema di decreto del Miur recante 'Modifiche al regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445', non esclude la possibilita' di anticipare il tirocinio per "i limiti di sindacabilita' nella presente sede delle responsabili scelte di merito effettuate dall'Amministrazione", ma "qualora il ministero intendesse mantenere la nuova impostazione" i giudici suggeriscono "di qualificare ulteriormente e, ove possibile, di allungare - appunto - il tirocinio ante lauream".
La finalita' di abbreviare i tempi per conseguire l'abilitazione per i neo-medici laureati nel (gia' in parte garantita, sottolinea il parere, dall'aumento delle sessioni di esame che diviene sostenibile presso tutte le Universita' sedi del corso di laurea magistrale), non puo' andare per il Consiglio di Stato "a discapito dell'effettiva valutazione delle capacita' e idoneita' pratiche di chi si appresta ad esercitare la professione medica, che solo un serio e rigoroso tirocinio clinico post-laurea puo', almeno in teoria, garantire".
E in questo senso i giudici propongono che il passaggio al nuovo sistema di esame - che prevede la predisposizione di 200 quesiti a risposta multipla di volta in volta da parte della Commissione nazionale di esperti, e quindi l'abbandono del sistema dell'archivio di quiz integrato e aggiornato annualmente - deve essere "attentamente rivalutato perche' se, per un verso, le nuove regole garantiscono la possibilita' che i candidati si confrontino con tematiche sempre attuali, per altro verso, vi e' obiettivamente il rischio di aumento delle possibilita' di errore nella predisposizione degli stessi quiz, con conseguente aumento del contenzioso giurisdizionale".
Ferme restando queste perplessita', il Consiglio di Stato entra nel merito dell'articolato dello schema di decreto con tre "consigli/prescrizioni":
- all'articolo 3 vanno introdotte norme volte a disciplinare il monitoraggio sulle modalita' di svolgimento e sull'effettivita' del tirocinio. E appare opportuno legare il periodo del tirocinio ante lauream non solo all'iscrizione all'anno di corso (quinto e sesto) ma anche "alla circostanza che siano stati sostenuti positivamente gli esami fondamentali (da individuare da parte del Ministero) previsti per le annualita' in questione";
- all'articolo 4 va rivisto il meccanismo di attribuzione del punteggio: ora e' prevista l'equiparazione di risposta errata e risposta non data, va invece introdotta una penalizzazione (almeno -0,25 come nel regime attuale) per ogni risposta errata. Senza, sottolinea il parere, "il candidato ha comunque convenienza a rispondere perche', in ogni caso, anche quando l'argomento e' completamente sconosciuto, vi puo' essere circa il 25% di possibilita' di indovinare la risposta, e il tutto va a detrimento dell'efficacia e selettivita' della prova". Altra necessita' e' prevedere che la prova di esame e' superata se il candidato ottiene un determinato punteggio (non in percentuale) che, in considerazione del fatto che le domande sono 200, puo' attestarsi, ragionevolmente, tra 140 e 150. E infine va specificato chiaramente che "il candidato che non ha superato l'esame puo' ripeterlo nella sessione successiva";
- all'articolo 7 la disposizione prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche se si applica a decorrere dalla prima sessione di esame utile: "Non si ravvisano i profili di estrema urgenza per derogare all'ordinario termine di vacatio, di cui all'art. 10, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi)". Poi va meglio chiarito se il tirocinio previsto dal decreto 19 ottobre 2001 n. 445 puo' essere sempre frequentato dai laureati anche dopo l'entrata in vigore del regolamento o se si riferisce solo a chi si e' laureato prima della sua entrata in vigore. Nel primo caso si tratterebbe di una norma a regime che non deve essere collocata tra le disposizioni transitorie, mentre nel secondo caso appare necessario chiarirne i termini applicativi.
(leggi il parere)

(Wel/Dire)