Roma, 25 ott. - Dopo numerose richieste di chiarimenti circa l'applicazione del decreto del ministero della Salute del 2 agosto sulla rappresentativita' delle Societa' scientifiche e Associazioni professionali per la partecipazione alla predisposizione delle linee guida previste dalla legge 24/2017 (legge Gelli) sulla responsabilita' professionale, arriva la nota di chiarimento, "interpretazione autentica" del ministero a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti.
La nota del 23 ottobre (che in particolare per gli infermieri fa riferimento a una precedente nota dell'11 ottobre inviata in risposta alla Federazione Ipasvi che contiene pressoche' le stesse modalita' di applicazione) chiarisce punto per punto la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto, prime tra tutte risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentativita' e prevede anche alcune possibilita' in prima applicazione del decreto.
RAPPRESENTATIVITÀ AL 30% La nota di chiarimento sottolinea che la legge 24 punta a consentire l'elaborazione di linee guida con riferimento a tutte le attivita' degli esercenti le professioni sanitarie. Dove in una determinata "disciplina" o "specializzazione" o "area" o "settore" di esercizio professionale non dovesse esserci alcuna societa' scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda la rappresentativita' del 30% prevista dal decreto, in fase di prima applicazione e per consentire la formazione del primo elenco di societa' scientifiche e associazioni professionali, saranno valutate tutte le societa' scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche che ne abbiano fatto richiesta e abbiano una "adeguata rappresentativita'" nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento.
Di piu': se dovesse mancare un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% e non si fosse in grado di calcolare questa percentuale in relazione al numero totale dei professionisti che operano nella "disciplina" o "specializzazione" o "area" o "settore" di riferimento, in questa fase di prima applicazione ci si puo' limitare a dichiarare il numero dei propri iscritti.
In tutti tali casi, quindi, il modulo relativo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che si trova sul portale istituzionale del ministero della Salute, dovra' essere compilato solo nella parte in cui si riferisce al numero degli "iscritti alla societa' scientifica/associazione tecnico scientifica", tralasciando la compilazione del campo sulla percentuale. Allo stesso modo e sempre per consentire l'elaborazione di linee guida a tutte le attivita' dei professionisti sanitari, se si tratta di societa' scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche intercategoriali o interdisciplinari e non e' quindi possibile calcolare la percentuale di rappresentativita', e' sufficiente indicare nel modulo di domanda esclusivamente il numero degli iscritti.
Il ministero comunque, come gia' fatto nella nota dell'Ufficio legislativo indirizzata agli infermieri, sottolinea a sollecita opportunita' l'aggregazione di societa' scientifiche o associazioni tecnico scientifiche appartenenti alla stessa "specializzazione" o "disciplina", "area" o "settore" di esercizio professionale, perche' possano assicurare la maggiore rappresentativita' nella "specializzazione" o "disciplina", "area" o "settore" di riferimento ed essere individuate come un unico soggetto in sede di presentazione al ministero della domanda di iscrizione all'elenco.
DATA DI RIFERIMENTO Per cio' che riguarda la data a cui i soggetti richiedenti devono riferire l'indicazione del numero dei propri iscritti, si deve far riferimento alla data di scadenza prevista nel decreto per la presentazione della domanda.
AREE SPECIALISTICHE Circa le disposizioni normative a cui fare riferimento per individuare le diverse "specializzazioni e/o discipline", e dell' "area o settore di esercizio professionale" citate nel decreto del 2 agosto, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il decreto si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 68/2015 e 16/2016 e alle aree e alle discipline previste dal Dpr 484/1997. Per le altre professioni sanitarie, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000, "fatto salvo, per le professioni sanitarie infermieristiche, quanto gia' indicato dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n. 5288 dell'11 ottobre 2017" e cioe' area cure primarie -servizi territoriali/ distrettuali; area intensiva e dell'emergenza urgenza; area medica; area chirurgica; area neonatologica e pediatrica; area salute mentale e dipendenze. Di fatto le stesse previste per le competenze avanzate.
STATUTO DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI Per lo statuto di cui le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso per l'iscrizione nell'elenco, se chi fa domanda vuole modificarlo per ottemperare ai requisiti previsti dal decreto del 2 agosto e se i tempi tecnici necessari per la convocazione dell'assemblea straordinaria non consentono di presentare il nuovo statuto contestualmente alla domanda, e' possibile allegare al modulo una dichiarazione in questo senso. Lo statuto dovra' comunque poi essere inviato al ministero 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Analogamente, nel caso in cui la societa' scientifica o l'associazione tecnico-scientifica sia stata fondata in tempi remoti e non sia nelle condizioni di recuperare l'atto costitutivo entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, puo' presentare una dichiarazione circa tale condizione, ferma restando la necessita' di produrre l'atto costitutivo in entro la scadenza dei 120 giorni per l'istruttoria.
INVII DIGITALI Se le societa' scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche inviano domande prive di firma digitale, queste sono valutate a condizione che si provveda alla loro regolarizzazione sempre entro la scadenza dei 120 giorni.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO Con riferimento alla possibilita' per il Comitato scientifico di essere composto anche da soggetti esterni, il ministero precisa che la composizione di questo organo attiene esclusivamente all'organizzazione della societa' scientifica o dell' associazione tecnico-scientifica.
FEDERAZIONI Sulla possibilita' che per l'iscrizione nell'elenco una eventuale Federazione di societa' scientifiche presenti una domanda autonoma rispetto alle societa' che la compongono, la Federazione potra' farlo solo se in possesso di tutti i requisiti previsti nel decreto, compreso quello relativo a una propria produzione tecnico-scientifica gia' in atto.
SINDACATI Per quanto riguarda la possibilita' per le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di presentare domanda di iscrizione nell'elenco, il ministero osserva che: "considerata la piu' volte ricordata ratio sottesa alla normativa in materia, ossia quella di garantire la predisposizione di linee guida con riferimento a tutte le attivita' degli esercenti le professioni sanitarie, si fa presente che non e' preclusa a dette Associazioni la presentazione della domanda di cui trattasi, fatto salvo che esse non potranno fornire il parere previsto dall'art. 1, comma 5, del DM 2 agosto 2017, con riferimento all'istruttoria della propria stessa istanza".
NO A "FINALITÀ SINDACALI" PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI Per quanto riguarda la previsione del decreto che "che l'ente non ha tra le finalita' istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale", il ministero chiarisce che questa "discende dalla necessita', prevista anche dall'articolo 5 della legge 24/2017, di evitare conflitto di interessi tra le finalita' della societa' scientifica o dell'associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui e' espressione un sindacato".
Articolo tratto da quotidianosanita.it (Wel/ Dire)