Roma, 12 ott. - La nuova normativa che a partire da quest'anno prevede l'allargamento delle vaccinazioni obbligatorie sta creando un sovraffollamento nei centri vaccinali delle AASSLL, con il personale messo sotto pressione, non solo da un carico di lavoro decuplicato ma anche dalle ansie e dalle resistenze di molti cittadini preoccupati a causa, soprattutto, della divulgazione attraverso media e social network di informazioni scientificamente non corrette. In tale quadro, una Dirigente Medico, responsabile di uno dei centri vaccinali territoriali di una ASL della Capitale, ha posto - anche a nome di altri colleghi - un importante quesito all'OMCeO di Roma cui e' iscritta. Come si deve comportare il medico qualora i genitori o chi ha la potesta' genitoriale di un minore si rifiutino di firmare il consenso informato, adducendo come motivazione che essendo obbligati per legge non intendono esprimere il proprio consenso? A tale proposito, il Presidente dell'Ordine, Giuseppe Lavra, rispondendo all'interessata e a agli altri colleghi, precisa che "Il principio del consenso informato - nel caso di minori, espresso dai genitori -áe' un principio cardine per l'espletamento di qualsiasi attivita' sanitaria". Infatti, La Corte Costituzionale ha gia' affermato che "il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico" deve considerarsi "principio fondamentale in materia di tutela alla salute", trovando "fondamento negli artt.2, 13 e 32 della Costituzione" (Corte Cost. sent. 43/2008).
Peraltro, ricorda Lavra, la Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, esprimono principi analoghi. A cio' si aggiungano i riferimenti al consenso informato contenuti nella legislazione nazionale, ogniqualvolta si affermi il carattere, di norma volontario, dei trattamenti sanitari. Da ultimo, sottolinea il Presidente dell'Ordine di Roma, anche il Codice Deontologico stabilisce all'art.35 che "il medico non intraprende ne' prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato".
Da tutto cio' deriva che un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso puo' integrare un illecito civile, penale e deontologico.
Su un piano diverso opera invece l'obbligatorieta' del vaccino: il D.L. 73/2017 prevede che il genitore che non adempia venga dapprima indirizzato alla ASL competente e poi, in caso di perdurante diniego, condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria. In altre parole,ánel caso in cui immotivatamente il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio a vaccinazioneá(non portandolo al centro vaccinale o non prestando il proprio consenso, ipotesi queste assimilabili al quesito posto),ál'ordinamento non prevede di imporre coattivamente la vaccinazione, bensi' di sanzionare il comportamento a livello amministrativo.
In sostanza, l'obbligatorieta' della vaccinazione non appare come alcuna deroga al principio per cui il medico debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione, dopo aver escluso che possano esservi circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato. Nessuna vaccinazione, pertanto, senza il consenso dei genitori.
(leggi la lettera di Lavra sul quesito)
(Wel/ Dire)