Roma, 25 lug. - Pronta la proposta del ministero della Salute di istituire, presso l'Agenas, l'Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza in sanita' previsto dall'articolo 3 della legge sulla responsabilita' professionale approvata lo scorso marzo (legge Gelli). Lo schema di decreto ministeriale verra' esaminato nel corso della prossima Conferenza Stato Regioni. Si tratta del primo dei numerosi decreti attuativo richiamati dalla legge.
Ecco cosa prevede nel dettaglio la proposta: All'articolo 1 si spiega che l'Osservatorio verra' composto da: - Direttore generale dell'Agenas con funzioni di coordinatore; - Direttore genrale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute; - Direttore generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn del Ministero della Salute; - Direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute; - Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; - Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute; - Direttore generale dell'Aifa; - Presidente dell'Istituto superiore di sanita'; - Presidente del Consiglio superiore di sanita'; - Cinque esperti designati dal Ministero della Salute; - Cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Commissione salute del coordinamento delle Regioni.
Come spiegato dall'articolo 2 queste saranno le funzioni che svolgera' l'Osservatorio: - acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, previsti dall'articolo 2 della legge Gelli, i dati regionali relativi ai rischi, eventi avversi, ed eventi sentinella; - acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi alle cause, all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso; - analizza i dati acquisiti; - fonrisce indicazioni alle Regioni sulle modalita' di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della sicurezza del paziente; - individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo; - effettua sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale; - trasmette al Ministro della salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta.
Per tutti questi compiti, l'Osservatorio si potra' avvalere anche dei dati presenti nel Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' (Simes). Inoltre, per il monitoraggio delle buone pratiche per le sicurezze delle cure a livello nazionale, potra' avvalersi delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che dovranno essere individuate come descritto ai sensi dell'articolo 5 della legge Gelli, nonche' di rappresentanti delle federazioni e delle associazioni professionali e di esperti nelle specifiche materie trattate.
Le disposizioni finali vengono disciplinate dall'articolo 3. Per il funzionamento dell'Osservatorio si provvedera' nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio sara' a titolo gratuito e ai componenti non saranno corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti. Le eventuali spese di missioni dei componenti verranno messe a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Infine, l'articolo 4 spiega che il decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Articolo tratto da 'Quotidiano sanita'').
(Wel/ Dire)