(DIRE) Roma, 14 dic. - Ha diritto ad un risarcimento chiunque abbia subito una permanente menomazione dell'integrita' psico-fisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purche' sia provato il nesso di causalita' tra l'una e l'altra. A stabilirlo una sentenza (n. 268) della Corte costituzionale (relatore Nicolo' Zanon), che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo in questo caso.
La legge, sottoposta a giudizio della Corte, prevede il diritto all'indennizzo solo se la menomazione consegue a una vaccinazione obbligatoria, mentre la vaccinazione influenzale appartiene a quelle raccomandate dalle autorita' sanitarie pubbliche. La Corte ha quindi ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l'obiettivo "di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione".
Pertanto, anche in questo caso, esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettivita' "ad accollarsi l'onere dell'eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo".
La sentenza precisa poi che l'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo "non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilita' scientifica della somministrazione delle vaccinazioni". Al contrario, la previsione dell'indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalita' tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa "il 'patto di solidarieta'' tra individuo e collettivita' in tema di tutela della salute" e rende piu' serio e affidabile "ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione".
(Wel/ Dire)