Roma, 26 set. - La responsabilità medica accertata con sentenza penale deve fare fede anche in sede civile in merito a tutti i legittimi risarcimenti. Quindi non occorre fare effettuare una seconda ctu per il giudizio civile quando in base agli accertamenti eseguiti per la decisione penale sia emersa e conclamata la responsabilità del professionista. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 18595/2016.
I fatti - Decisamente pesante la vicenda finita sul tavolo della Corte. In particolare una bambina a seguito di una caduta dalla bicicletta era stata trasportata presso il locale pronto soccorso di Fermo dove le veniva riscontrato un trauma cranico. Nelle ore successive, tuttavia, pur essendo peggiorata la situazione clinica la struttura non dotata di un reparto di neochirurgia e di terapia intensiva non aveva spostato d'urgenza la piccola provvedendo a ciò quando la situazione era ormai compromessa. La responsabilità era emersa in maniera chiara senza possibilità di errore. Questo perché il responsabile del reparto di chirurgia dopo essersi confrontato con un'anestesista e il neurologo si era convinto a trattenere la paziente presso una struttura di pronto soccorso. Solo ed esclusivamente a seguito di sollecitazione da parte dei familiari (i giudici parlano quindi di una situazione accertabile anche dal comune uomo di strada) hanno provveduto a intubare la piccola e portarla presso il centro più attrezzato presso Ancona. La responsabilità in sede penale era stata riconosciuta perché in ragione alla best practise la paziente se fosse stata trasportata con immediatezza presso l'ospedale meglio attrezzato avrebbe avuto diverse chance di vivere. Almeno nella misura probabilistica del 50 per cento. I medici, tuttavia, nella parallela causa civile non venivano condannati.
Il ricorso dei parenti - La sentenza è stata naturalmente appellata in Cassazione dai parenti della vittima e ai quali i?Supremi giudici hanno dato pienamente ragione evidenziando come i passaggi presenti nella sentenza penale di condanna avessero fatto emergere tre punti talmente precisi da non poter essere rimessi in discussione sulla base di nuova ctu. E in particolare la Corte evidenzia come i periti nominati in sede penale avevano evidenziato che: 1) il grado di compromissione della coscienza si valuta attraverso la Glasgow Come Scale e che i relativi controlli andavano effettuati ogni mezz'ora da persone esperte e in ambiente sterile (e questo non era stato fatto); 2) la classificazione del trauma cranico della piccola all'atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell'ambito dei traumi lievi era erronea perché dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava già al momento del ricovero di trauma di modesta entità; 3) l'accertamento del solo edema diffuso e perifocale evidenziato come detto dalle analisi doveva consigliare il neurologo dell'ospedale di Fermo al trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate. Fatte queste semplici considerazioni la Cassazione ha rinviato l'esame della vicenda alla Corte d'appello di Ancona per una nuova valutazione e con tutte le implicazioni di tipo risarcitorio che sembrano essere inevitabili.
Articolo tratto da Il Sole 24 Ore Sanità (Wel/ Dire)