Roma, 17 giu. - La richiesta di trasferimento da una Scuola di specializzazione in area sanitaria ad una altra presso una diversa università, motivata dalla situazione di conflittualità con gli organi direttivi della Scuola stessa, non può essere negata aprioristicamente qualora non ci siano disposizioni regolamentari contrarie o intrinseche ragioni assolutamente ostative al cambio di ateneo. Questo è quanto affermato dal Tar di Napoli nella sentenza 2634/2016.
IL CASO La controversia trae origine dal mancato rilascio del nulla osta per il trasferimento di una specializzanda in odontoiatria della Seconda università degli studi di Napoli presso l'omologa Scuola di specializzazione dell'università degli studi di Cagliari. Alla base della ingarbugliata vicenda vi era il rapporto non idilliaco e conflittuale che si era instaurato tra la specializzanda e la direttrice della Scuola, che aveva portato la ragazza addirittura ad uno stato ansioso-depressivo, al punto tale che le era stato diagnosticato un disturbo post traumatico da stress.
La specializzanda aveva così dopo poco più di un anno dall'iscrizione sospeso la frequentazione della scuola, non essendo più in grado di proseguire con l'attività didattica, e chiesto successivamente il trasferimento presso l'università del capoluogo sardo, dalla quale aveva già ottenuto il nulla osta. La risposta negativa dell'università di appartenenza della ragazza era giustificata, in prima battuta, da una presunta assenza di un nesso causale tra i motivi di salute addotti e il trasferimento in un ateneo geograficamente distante; in seconda battuta, dopo l'annullamento della decisione per vizi formali, da una presunta violazione del Regolamento delle Scuole di specializzazione dell'area medica, che subordinava il trasferimento al superamento (o al sostenimento) degli esami del primo anno.
La questione arrivava così di nuovo dinanzi ai giudici amministrativi dove la ragazza sottolineava come in realtà la decisione dell'università campana fosse sorretta da motivi pretestuosi e adottata in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e con palese eccesso di potere, oltre al fatto che il Regolamento delle Scuole di specializzazione dell'Area medica non fosse suscettibile di estensione analogica a Scuole di specializzazione post laurea diverse da quelle mediche.
LA DECISIONE Dopo aver dato il via libera al trasferimento in sede cautelare, il Tar risolve anche il merito della vicenda in senso favorevole alla specializzanda. Ebbene, il collegio precisa che la disposizione del Regolamento citato dall'ateneo non può trovare applicazione al caso di specie in quanto le specializzazioni in odontoiatria rientrano nell'Area sanitaria, settore ben distinto dall'Area medica. E tale disposizione non può nemmeno essere applicata in via analogica in quanto pone "un limite sostanziale, incidente negativamente sulla libertà di scelta dell'iscritto, nell'ambito del suo diritto allo studio".
D'altra parte, sottolineano i giudici, la stessa amministrazione per prassi ha sempre consentito anche per l'area medica - come da essa sostenuto - i trasferimenti degli specializzandi che avessero almeno sostenuto gli esami del primo anno. Dunque, l'eccessivo rigore mostrato nei confronti della specializzanda non trovava giustificazione.
In definitiva, conclude il Tar, "il Consiglio avrebbe potuto - e dovuto - esaminare la domanda di trasferimento liberamente (ovvero valutando nel merito le ragioni addotte a sostegno della richiesta di trasferimento), [à] non ostandovi il dato normativo dell'art. 36 del regolamento delle Scuole di specializzazione mediche [à] e neppure essendo ravvisabili intrinseche ragioni assolutamente ostative ad un trasferimento prima del superamento (o anche soltanto del sostenimento) degli esami del primo anno; e ciò tanto più in considerazione della peculiarità della situazione dedotta dalla istante, caratterizzata da una interruzione della frequenza e dalla sussistenza di problematiche psico-fisiche asseritamente legate proprio alla pregressa frequenza e comprovate a mezzo di documentazione medica (in concreto non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'amministrazione)".
Articolo tratto da Il Sole 24 Ore Sanità (Wel/ Dire)