Roma, 14 giu. - In relazione al personale della dirigenza medica, la normativa di maggior favore per il trattenimento in servizio oltre i 65 anni e sino al limite massimo di 70 si applica esclusivamente ai "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e al "personale docente universitario", compresi quei ricercatori che "esplicano attività assistenziale, purché di corrispondente qualifica del ruolo regionale". Tale normativa non si applica invece a coloro che rivestono la qualifica di assistente del ruolo ad esaurimento. Lo afferma il Tar di Firenze con la sentenza 818/2016.
Il caso. A chiedere il trattenimento in servizio sino al 70° anno d'età, in base all'articolo 15-nonies del Dlgs 502/1992, era un accademico avente sin dal 1980 qualifica di assistente del ruolo ad esaurimento, il cui compito era sempre stato quello di svolgere attività di didattica e ricerca. L'istanza veniva però rigettata dalla sua università sul presupposto che la disciplina invocata non fosse applicabile anche agli assistenti medici.
La decisione. Il provvedimento dell'Ateneo viene così impugnato dall'assistente dinanzi al Tar che conferma però quanto sostenuto dall'Università. I giudici amministrativi inquadrano la vicenda alla luce delle disposizioni normative applicabili, ovvero legge 349/1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari); Dlgs 179/2009 (che ha individuato le norme statali anteriori al gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore); Dpr 380/1980 (Riordinamento della docenza universitaria); e Dlgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria). Secondo tali disposizioni, la possibilità di estendere il limite massimo di età per il collocamento a riposo fino al massimo a 70 anni è concessa solo ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ai quali sono equiparati anche il personale docente universitario, nonché i ricercatori che esplicano attività assistenziale. Non anche invece gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Tale status, infatti, non è equiparabile "alle due qualifiche previste tassativamente dalla legge per la concessione del beneficio".
Articolo tratto da Il Sole 24 Ore Sanità (Wel/ Dire)