Roma, 12 gen. - "Il disavanzo di competenza in forza del quale è stato assunto il contestato provvedimento di commissariamento dell'Istituto superiore di Sanità non sussisteva". È quanto scrive il Tar del Lazio in una sentenza in cui accoglie in parte il ricorso presentato da due ex membri del Cda e condanna i Ministeri di Economia e Salute al risarcimento degli emolumenti non corrisposti (12 mila euro a ricorrente più le spese per la verificazione del disavanzo) e, soprattutto giudica illegittimo il commissariamento dell'Istituto disposto dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nell'estate del 2014 con la nomina di Walter Ricciardi (che a settembre 2015 ne è divenuto presidente). Un provvedimento che "è stato adottato in palese violazione delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che avevano individuato i presupposti per poter ritenere sussistente una situazione di "disavanzo di competenza'".
In ogni caso i giudici, pur bocciando il commissariamento, ritengono che il ricorso nella parte in cui impugna l'atto "deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse" (in quanto i ricorrenti non hanno impugnato il successivo provvedimento di nomina del nuovo consiglio di amministrazione che ha portato alla fine del commissariamento).
Il Tar del Lazio spiega però anche le ragioni della bocciatura specificando come il Collegio non ha potuto che "uniformarsi alle conclusioni contenute nella relazione del prof. Galeotti incaricato della verificazione, il quale, sulla base di un analitico esame delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze intervenute a disciplinare la materia oggetto della presente controversia nonché dei dati contabili relativi all'Istituto Superiore di Sanità, ha testualmente affermato che "non appare quindi sussistere in capo all'Istituto Superiore di Sanità negli anni 2011 e 2012 la situazione di disavanzo di competenza così come definito dalle disposizioni normative vigenti e dalle circolari richiamate in atti quali presupposti applicativi della misura decadenziale".
Inoltre, "in base alla valutazione complessiva delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie risultanti dai Rendiconti dell'Istituto per gli anni 2011 e 2012 non emerge una situazione di crisi tale da non poter assicurare l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero non consentire all'ente di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi".
Il Tar riguardo poi alla colpa della Pubblica amministrazione non getta però la croce sui Ministeri e sottolinea come "il risarcimento del danno subito non può conseguire in modo automatico dall'annullamento di un atto illegittimo da essa adottato atteso che il rinvio al sistema delle presunzioni semplici, induce a ritenere che l'illegittimità del provvedimento annullato costituisce soltanto uno degli indici presuntivi della colpevolezza dell'amministrazione e in virtù di tale configurazione, qualora si annulli un provvedimento illegittimo, grava su di essa l'onere di provare l'assenza di colpa, mediante la deduzione di circostanze integranti gli estremi dell'errore scusabile".
Nonostante ciò i giudici rimarcano però come "non può comunque essere in alcun modo negata la sussistenza di un comportamento colposo in capo ai citati Ministeri in quanto il contestato commissariamento, come chiaramente evidenziato nella citata relazione del professor Galeotti, è stato adottato in palese violazione delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che avevano individuato i presupposti per poter ritenere sussistente una situazione di "disavanzo di competenza'".
È stata invece rigettata la dedotta pretesa ricorsuale del risarcimento del danno all'immagine per "l'estrema genericità della sua formulazione".
"In conclusione - si legge nella sentenza - il proposto gravame relativamente alla proposta azione impugnatoria deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre deve essere accolta la proposta azione di condanna delle resistenti amministrazioni al risarcimento del danno per equivalente, in forza della quale ai ricorrenti dovrà essere assicurato a tale titolo i medesimi emolumenti che sarebbero stati loro corrisposti se non fossero stati adottati i provvedimenti di commissariamento e di proroga dell'Istituto de quo".
Articolo tratto da www.quotidianosanita.it (Wel/ Dire)